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European Accessibility Act, accessibilità digitale (EAA)

Cos’è l’European Accessibility Act (EAA)

L’European Accessibility Act (EAA) è una direttiva dell’Unione Europea (Direttiva (UE) 2019/882) che stabilisce una serie di requisiti comuni per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali nei paesi membri dell’UE. L’obiettivo è garantire che tutte le persone, comprese quelle con disabilità, possano accedere e utilizzare in modo equo una vasta gamma di tecnologie, piattaforme digitali e servizi essenziali.

L’EAA non riguarda solo i siti web pubblici, ma anche prodotti come i terminali bancomat, smartphone, e-reader, software, piattaforme e-commerce, e servizi digitali come i trasporti, le comunicazioni elettroniche e l’home banking.

La direttiva punta ad armonizzare le normative tra i diversi paesi membri, stimolare l’innovazione inclusiva e ridurre le barriere per circa 87 milioni di cittadini europei con disabilità.

Perché nasce l’European Accessibility Act?

L’EAA nasce dalla consapevolezza che, nonostante le precedenti iniziative come la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata anche dall’UE nel 2010), l’accessibilità digitale restava disomogenea in Europa. Ogni stato membro aveva regole diverse, generando confusione sia per gli utenti che per le aziende.

Inoltre, la crescente digitalizzazione della società – accelerata anche da eventi come la pandemia di COVID-19 – ha evidenziato quanto sia essenziale garantire che tutti possano accedere ai servizi online, all’e-commerce, alla formazione digitale e alla comunicazione.

La direttiva è quindi parte integrante della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, che promuove la piena partecipazione alla vita sociale ed economica dell’Unione.

Cenni storici e iter legislativo

L’idea di un atto europeo sull’accessibilità nasce nei primi anni 2000, ma prende forma concreta con l’adozione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione della Direttiva 2019/882, pubblicata il 27 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

L’EAA è entrata ufficialmente in vigore il 28 giugno 2019, e gli Stati membri avevano fino al 28 giugno 2022 per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali. La scadenza per l’applicazione obbligatoria dei requisiti è il 28 giugno 2025.

Questo significa che a partire da tale data, aziende e operatori economici dovranno adeguarsi ai requisiti minimi di accessibilità previsti dalla direttiva, pena sanzioni e divieti di commercializzazione sul mercato europeo.

Chi è coinvolto: soggetti pubblici e privati

L’European Accessibility Act si applica a produttori, fornitori e distributori di prodotti e servizi digitali. Non riguarda solo enti pubblici, ma anche:

  • Aziende di e-commerce
  • Operatori di telefonia e comunicazioni elettroniche
  • Banche e istituti finanziari
  • Editor di e-book e fornitori di software di lettura
  • Fornitori di trasporti passeggeri
  • Produttori di hardware e software

Anche i piccoli operatori (PMI e microimprese) potrebbero essere coinvolti, anche se in alcuni casi è prevista una deroga parziale se l’applicazione delle misure risulta sproporzionata in termini di costi o risorse (principio di “onere sproporzionato”).

In Italia, il recepimento della direttiva è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 82 del 10 agosto 2022, che ha aggiornato il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Quali prodotti e servizi devono essere accessibili?

Tra i principali ambiti coperti dall’EAA ci sono:

  • Siti web e app mobile di e-commerce
  • Servizi bancari online
  • E-book e software di lettura
  • Terminali per pagamenti elettronici
  • Smartphone, tablet, e-reader
  • Servizi di trasporto passeggeri (acquisto biglietti, app per orari ecc.)
  • Servizi audiovisivi (es. TV on demand, sottotitoli, audiodescrizioni)

Per questi prodotti e servizi devono essere garantiti criteri di accessibilità coerenti con gli standard europei e internazionali, come le WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), livello AA.

Quali sono gli standard tecnici di riferimento?

L’EAA non entra nel dettaglio tecnico, ma si riferisce a norme armonizzate e standard internazionali, come:

  • WCAG 2.1 – livello AA: linee guida per l’accessibilità dei contenuti web
  • EN 301 549: standard europeo per l’accessibilità di prodotti e servizi ICT
  • ISO/IEC 40500: riconosciuto standard ISO che riflette le WCAG

Questi standard aiutano aziende, designer, sviluppatori e fornitori di servizi a progettare interfacce digitali inclusive, fruibili anche da persone con disabilità sensoriali, motorie o cognitive.

Cosa cambia per le aziende?

Dal 28 giugno 2025, le aziende che forniscono prodotti e servizi digitali nei settori interessati dovranno:

  • Progettare servizi conformi ai requisiti di accessibilità
  • Testare i prodotti secondo gli standard europei
  • Garantire assistenza e comunicazione accessibile (es. call center, documenti, help online)
  • Fornire dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica su richiesta delle autorità

L’obiettivo è creare un mercato interno più accessibile, che stimoli l’innovazione e l’inclusione sociale, ma anche prevenire discriminazioni e garantire l’accesso equo ai servizi digitali.

Quali organi sono coinvolti?

A livello europeo, l’attuazione dell’EAA è monitorata da:

  • Commissione Europea, tramite la Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione
  • Organismi di normazione come CEN, CENELEC ed ETSI (che sviluppano le norme tecniche)
  • Autorità nazionali designate dagli Stati membri per i controlli e le sanzioni

In Italia, il Dipartimento per la trasformazione digitale, l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e i garanti per la disabilità sono tra i principali soggetti incaricati del monitoraggio e delle verifiche di conformità.

Un’opportunità per costruire un futuro più inclusivo

L’European Accessibility Act rappresenta un passo fondamentale verso un’Europa più equa e digitale. Per le aziende è una sfida tecnica e organizzativa, ma anche una straordinaria opportunità: investire in accessibilità significa non solo rispettare la normativa, ma raggiungere un pubblico più ampio, migliorare l’esperienza utente e rafforzare la reputazione del brand.

Il 2025 è vicino. Chi si prepara ora avrà un vantaggio competitivo. L’accessibilità non è solo un obbligo legale: è una scelta di valore.

MA…. concludendo

Inquadramento giuridico e ambito di applicazione: cosa prevede davvero la normativa

Per comprendere appieno l’impatto dell’European Accessibility Act, è fondamentale inquadrare correttamente i servizi effettivamente interessati dalla normativa, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Da un lato, l’EAA prevede un ambito soggettivo di applicazione, che coinvolge le imprese che superano determinati limiti dimensionali. Sono dunque incluse le piccole e medie imprese (PMI), mentre restano escluse – salvo eccezioni – le microimprese, ovvero quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro.

Dall’altro lato, la direttiva definisce un ambito oggettivo, ovvero l’insieme dei prodotti e servizi soggetti agli obblighi di accessibilità. Le disposizioni si applicano unicamente ai prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025, e solo se rientrano in specifiche categorie. In particolare, tra i servizi soggetti all’EAA troviamo:

  • Servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dei siti web;
  • Servizi che forniscono accesso ai media audiovisivi;
  • Servizi di trasporto passeggeri (aerei, ferroviari, con autobus e per vie navigabili), limitatamente ai seguenti elementi:
    1. Siti web relativi al servizio;
    2. Applicazioni mobili e servizi per dispositivi mobili;
    3. Biglietti elettronici e sistemi di biglietteria online;
    4. Informazioni di viaggio, comprese quelle in tempo reale, fornite tramite schermi interattivi o piattaforme digitali;
    5. Terminali self-service dedicati al trasporto;
  • Servizi bancari rivolti ai consumatori;
  • Libri elettronici (e-book) e i relativi software di lettura;
  • Servizi di commercio elettronico, inclusi siti e piattaforme per la vendita online.

Va inoltre evidenziato che non rientrano nell’obbligo di adeguamento i contenuti di siti web e app mobili considerati “archivi”, cioè che non vengono aggiornati o modificati dopo il 28 giugno 2025. Questa esclusione fornisce un margine di flessibilità per i contenuti storici o statici, purché non facciano parte dell’attività operativa attiva.

In definitiva, l’EAA non impone un adeguamento indiscriminato a tutti i siti o servizi digitali, ma solo a quelli espressamente indicati e nuovamente introdotti o aggiornati dopo la data chiave del 28 giugno 2025. Questo approccio selettivo e proporzionale offre alle aziende il tempo e gli strumenti per adattarsi in modo pianificato e sostenibile, tutelando al contempo i diritti degli utenti e garantendo certezza normativa agli operatori economici.

Il decreto completo

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 82 

Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti  di  accessibilita'  dei
prodotti e dei servizi. (22G00089) 

(GU n.152 del 1-7-2022)

 Vigente al: 16-7-2022  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/882  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti  di  accessibilita'  dei
prodotti e dei servizi; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 30 marzo 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per le  disabilita',  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e
delle finanze e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilita' dei
prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi  sul  mercato  a
far data dal 28 giugno 2025. 
  2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi  sul
mercato: 
    a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici  per
consumatori per tali sistemi hardware; 
    b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati  alla
fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto; 
    c)   apparecchiature   terminali   con   capacita'   informatiche
interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione
elettronica; 
    d)   apparecchiature   terminali   con   capacita'   informatiche
interattive per consumatori utilizzate  per  accedere  a  servizi  di
media audiovisivi; 
    e) lettori di libri elettronici (e-reader). 
  3. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  il  presente
decreto si applica ai seguenti servizi: 
    a) servizi di  comunicazione  elettronica,  fatta  esclusione  di
servizi di trasmissione utilizzati per la  fornitura  di  servizi  da
macchina a macchina; 
    b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi; 
    c)  gli  elementi  seguenti  relativi  ai  servizi  di  trasporto
passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie  navigabili,  ivi
compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali: 
      1) siti web; 
      2) servizi per dispositivi  mobili,  comprese  le  applicazioni
mobili; 
      3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica; 
      4) fornitura di informazioni relative ai servizi di  trasporto,
comprese le informazioni  di  viaggio  in  tempo  reale;  per  quanto
riguarda  gli  schermi  informativi  cio'  si  limita  agli   schermi
interattivi situati nel territorio dell'Unione; 
      5) terminali self-service interattivi  situati  nel  territorio
dell'Unione,  fatta  esclusione  di  quelli  installati  come   parti
integranti  su  veicoli,  aeromobili,  navi  e   materiale   rotabile
utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di
trasporto passeggeri; 
    d) servizi bancari per consumatori; 
    e) libri elettronici (e-book) e software dedicati; 
    f) servizi di commercio elettronico. 
  4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni
di emergenza effettuate verso il numero unico  di  emergenza  europeo
«112». 
  5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di  siti  web  e
alle applicazioni mobili seguenti: 
    a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28
giugno 2025; 
    b) formati di file per ufficio pubblicati  prima  del  28  giugno
2025; 
    c) carte e servizi di cartografia online, qualora  per  le  carte
destinate alla navigazione le informazioni essenziali  siano  fornite
in modalita' digitale accessibile; 
    d) contenuti di terzi che non sono ne' finanziati ne'  sviluppati
dall'operatore economico interessato ne' sottoposti al suo controllo; 
    e) contenuti  di  siti  web  e  applicazioni  mobili  considerati
archivi nel senso che contengono  soltanto  contenuti  che  non  sono
stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025. 
  6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo
15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
    a) «persone con disabilita'»: coloro che  presentano  minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104; 
    b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati  attraverso
un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante  e
animali vivi, prodotti di origine  umana  e  prodotti  di  piante  ed
animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; 
    c) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo  8,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    d) «fornitore di servizi»: una persona  fisica  o  giuridica  che
fornisce un servizio sul mercato dell'Unione o si  offre  di  fornire
tale servizio ai consumatori nell'Unione; 
    e)  «servizi  di   media   audiovisivi»:   i   servizi   definiti
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della  direttiva  2010/13/UE
recepita  con  l'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
    f)  «servizi  che  forniscono  accesso   a   servizi   di   media
audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione  elettronica
utilizzati per individuare, selezionare,  ricevere  informazioni  sui
servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e  tutte  le
caratteristiche  correlate,  quali  sottotitoli  per  non  udenti   e
ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in
lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per  rendere  i
servizi accessibili  e  includono  guide  elettroniche  ai  programmi
(electronic programme guides - EPG) ai sensi  dell'articolo  7  della
direttiva 2010/13/UE,  recepita  con  l'articolo  31,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
    g)  «apparecchiature   terminali   con   capacita'   informatiche
interattive per consumatori utilizzate  per  accedere  a  servizi  di
media  audiovisivi»:  apparecchiature  il  cui  scopo  principale  e'
fornire accesso ai servizi di media audiovisivi; 
    h)  «servizio  di  comunicazione  elettronica»:  i   servizi   di
comunicazione elettronica quali definiti  all'articolo  2,  punto  4,
della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l'articolo 2,  comma  1,
lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    i)  «servizio  di  conversazione   globale»:   il   servizio   di
conversazione globale quale definito all'articolo 2, punto 35,  della
direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1,  lettera
mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»:  un
centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale  definito
all'articolo 2, punto 36, della direttiva  (UE)  2018/1972,  recepita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259; 
    m) «PSAP piu'  idoneo»:  uno  PSAP  piu'  idoneo  quale  definito
all'articolo 2, punto 37, della direttiva  (UE)  2018/1972,  recepita
dall'articolo 2, comma 1, lettera mm),  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259; 
    n) «comunicazione di emergenza»: la  comunicazione  di  emergenza
quale  definita  all'articolo  2,  punto  38,  della  direttiva  (UE)
2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    o) «servizio  di  emergenza»:  il  servizio  di  emergenza  quale
definito all'articolo 2, punto 39, della  direttiva  (UE)  2018/1972,
recepita  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  nnn),  del   decreto
legislativo. 1° agosto 2003, n. 259; 
    p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione testuale in
situazioni punto a punto o in conferenza tra piu' punti,  in  cui  il
testo introdotto e' inviato in modo  tale  che  la  comunicazione  e'
percepita dall'utente come continua, carattere per carattere; 
    q) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura  sul  mercato
dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo  oneroso
o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito,  consumato
o usato; 
    r) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di  un
prodotto sul mercato dell'Unione; 
    s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica  un
prodotto oppure lo fa progettare o  fabbricare  e  lo  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa; 
    t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato
scritto che la autorizza ad  agire  per  suo  conto  in  relazione  a
determinati compiti; 
    u)  «importatore»:  una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato   dell'Unione   un   prodotto
originario di un paese terzo; 
    v) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che  mette  un
prodotto a disposizione sul mercato; 
    z)  «operatore  economico»:  il  fabbricante,  il  rappresentante
autorizzato,  l'importatore,  il  distributore  o  il  fornitore   di
servizi; 
    aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il prodotto in
questione o e' destinatario del servizio in questione  per  fini  che
non  rientrano  nella   sua   attivita'   commerciale,   industriale,
artigianale o professionale; 
    bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di  10  persone  e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di  bilancio  annuo  non
superiore a 2 milioni di euro; 
    cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»: la  categoria  di  imprese
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i  43
milioni di euro, ma che non comprende le microimprese; 
    dd) «norma armonizzata»: una  norma  armonizzata  quale  definita
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012; 
    ee) «specifiche tecniche»: una specifica tecnica  quale  definita
all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito
con l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317  del  1986,
che  costituisce  un  mezzo   per   conformarsi   ai   requisiti   di
accessibilita' applicabili a un prodotto o servizio; 
    ff)  «servizi  bancari  per   consumatori»:   la   fornitura   ai
consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti: 
      1)  i  contratti  di  credito   contemplati   dalla   direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  recepita  con  il
decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  o  dalla  direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  recepita  con  il
decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72; 
      2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione A e ai
punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B  dell'allegato  I  della  direttiva
2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recepita  con
decreto legislativo3 agosto 2017, n. 129; 
      3) i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4,  punto
3), della direttiva (UE)  2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio recepita con l'articolo 1, comma  2,  lettera  h-septies.1)
del decreto legislativo n. 385 del 1993; 
      4) i servizi collegati al conto  di  pagamento  quali  definiti
all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio recepita con articolo 126-decies del  decreto
legislativo n. 385 del 1993; 
      5) la moneta elettronica quale definita all'articolo  2,  punto
2),  della  direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, recepita con l'articolo 1, comma  2,  lettera  h-ter)  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    gg)  «terminale  di  pagamento»:  un  dispositivo  il  cui  scopo
principale e' consentire di effettuare  pagamenti  tramite  l'uso  di
strumenti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 14, della
direttiva (UE) 2015/2366, recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera
s), del decreto legislativo n. 11 del 2010, presso un  punto  vendita
fisico e non in un contesto virtuale; 
    hh) «servizi di  commercio  elettronico»:  i  servizi  forniti  a
distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per  via
elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al  fine  di
concludere un contratto di consumo; 
    ii) «servizi di trasporto  passeggeri  aerei»:  i  servizi  aerei
passeggeri commerciali quali definiti all'articolo 2, lettera l), del
regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o  in  arrivo
presso un aeroporto, quando l'aeroporto e' situato nel territorio  di
uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un aeroporto  situato
in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato  nel  territorio
di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori aerei
dell'Unione; 
    ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i  servizi  di
cui all'articolo  2,  paragrafi  1  e  2,  del  regolamento  (UE)  n.
181/2011; 
    mm) «servizi di trasporto passeggeri ferroviari»: tutti i servizi
di  trasporto  ferroviario  di  passeggeri  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, del regolamento  (CE)  n.  1371/2007,  a  eccezione  dei
servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento; 
    nn) «servizi di  trasporto  passeggeri  per  vie  navigabili»:  i
servizi di trasporto passeggeri di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 1177/2010, ad eccezione dei  servizi  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento; 
    oo) «servizi di  trasporto  urbani  ed  extraurbani»:  i  servizi
urbani ed extraurbani quali definiti all'articolo 3, punto 6),  della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  recepita
con l'articolo 3, comma 1, lettera f),  del  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112; ma ai fini del presente decreto tale definizione
comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus
e pullman, metropolitana, tram e filobus; 
    pp) «servizi di trasporto  regionali»:  i  servizi  regionali  di
trasporto ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana,  tram  e
filobus quali definiti all'articolo  3,  punto  7),  della  direttiva
2012/34/UE recepita con  l'articolo  3,  comma  1,  lettera  g),  del
decreto legislativo n. 112 del 2015; 
    qq)  «tecnologia  assistiva»:  qualsiasi   elemento,   parte   di
apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software,
utilizzato per accrescere,  mantenere,  sostituire  o  migliorare  le
capacita'  funzionali  delle  persone  con  disabilita'  oppure   per
alleviare o  compensare  minorazioni,  limitazioni  dell'attivita'  o
restrizioni della partecipazione; 
    rr) «sistema operativo»: il software che, tra  l'altro,  gestisce
l'interfaccia con l'hardware  periferico,  programma  le  operazioni,
assegna la memoria e presenta all'utente  un'interfaccia  di  default
quando   non   vi   sono   applicazioni   in   esecuzione,   compresa
un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto  che  tale
software costituisca una parte integrante  dell'hardware  informatico
generico per consumatori o sia un software a se' stante  destinato  a
essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico  generico  per
consumatori; ma tale definizione esclude il  boot  loader,  il  basic
input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio  o
al momento dell'installazione del sistema operativo; 
    ss) «sistema hardware informatico generico per  consumatori»:  la
combinazione  di   hardware   che   forma   un   computer   completo,
caratterizzato  dalla  multifunzionalita'  e   dalla   capacita'   di
eseguire, con il software adeguato, le operazioni  informatiche  piu'
comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai
consumatori; compresi personal computer, in particolare i computer da
tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet; 
    tt)  «capacita'  informatica  interattiva»:   funzionalita'   che
sostiene l'interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento  e
la trasmissione di dati, voce o video o  una  qualsiasi  combinazione
dei predetti; 
    uu) «libro elettronico (e-book) e software dedicati»: il servizio
consistente nella fornitura  di  file  digitali  che  trasmettono  la
versione elettronica di un libro cosi' da potervi accedere e navigare
e da renderne possibile la lettura e l'utilizzo, nonche' il software,
ivi inclusi i servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni
mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione,
lettura e utilizzo di tali file digitali, ed esclude  i  software  di
cui alla definizione; 
    vv) «lettore di libro  elettronico  (e-reader)»:  apparecchiatura
dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai  fini
dell'accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al  loro
interno, della loro lettura e del loro utilizzo; 
    zz) «biglietti elettronici»: un  sistema  in  cui  un  titolo  di
trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o
credito di viaggio, e' archiviato in forma elettronica in una tessera
di trasporto  fisica  o  in  un  altro  dispositivo  anziche'  essere
stampato su un biglietto cartaceo; 
    aaa) «servizi di biglietteria elettronica»: un sistema in  cui  i
biglietti  di  trasporto  dei  passeggeri  sono  acquistati,  incluso
online, utilizzando un dispositivo dotato  di  capacita'  informatica
interattiva  e  forniti  all'acquirente  in  forma  elettronica,  che
consentano la loro stampa su  carta  o  di  essere  visualizzati,  al
momento del viaggio, utilizzando  un  dispositivo  mobile  dotato  di
capacita' informatica interattiva. 
                               Art. 3 
 
                     Requisiti di accessibilita' 
 
  1. I prodotti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  devono  essere
conformi ai requisiti di accessibilita' di  cui  alle  sezioni  I  e,
salvo i terminali self-service, II dell'allegato I. 
  2. I servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi
ai  requisiti  di  accessibilita'  di  cui  alle  sezioni  III  e  IV
dell'allegato I. 
  3.  Le  microimprese   che   forniscono   servizi   sono   esentate
dall'osservanza dei requisiti di accessibilita' di cui al comma 2. 
  4. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
l'Autorita' politica delegata  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, definisce apposite linee guida  per  facilitare
l'applicazione delle misure nazionali in  materia  di  accessibilita'
dei prodotti e  dei  servizi  da  parte  delle  microimprese,  previa
consultazione delle stesse. 
  5. La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo
1,  comma  4,  deve  essere  conforme  agli  specifici  requisiti  di
accessibilita' previsti dalla sezione V dell'allegato I. 
                               Art. 4 
 
         Requisiti supplementari per i servizi di trasporto 
 
  1. I servizi conformi ai requisiti sulla fornitura di  informazioni
accessibili e sulle  informazioni  sull'accessibilita'  previsti  dai
regolamenti  (CE)  n.  261/2004,  n.  1107/2006,  n.  1371/2007,   n.
1177/2010 e n. 181/2011, nonche' dagli atti adottati sulla  base  del
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, si considerano conformi ai
corrispondenti requisiti  di  accessibilita'  previsti  dal  presente
decreto, salvo che esso preveda requisiti ulteriori. In  tal  caso  i
servizi si considerano  conformi  se  soddisfano  anche  tali  ultimi
requisiti. 
                               Art. 5 
 
                         Libera circolazione 
 
  1. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o  la
fornitura  sul  territorio  nazionale  dei  servizi   conformi   alle
disposizioni del presente decreto non puo' essere impedita per motivi
relativi ai requisiti di accessibilita'. 
                               Art. 6 
 
                      Obblighi del fabbricante 
 
  1. Il fabbricante dei prodotti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
certifica che i prodotti immessi sul mercato sono stati progettati  e
fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3. 
  2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica in  conformita'
all'allegato III ed esegue o fa eseguire la procedura di  valutazione
della conformita' di cui al medesimo allegato, e, se positiva, redige
la dichiarazione UE di conformita' e appone la marcatura CE. 
  3.  Il  fabbricante  conserva  la  documentazione  tecnica   e   la
dichiarazione UE di conformita' per un periodo di cinque  anni  dalla
data di immissione sul mercato del prodotto. 
  4. Il fabbricante garantisce  che  sono  predisposte  le  procedure
necessarie affinche' la produzione in serie sia mantenuta conforme  a
quanto previsto dalle disposizioni di  cui  all'articolo  3,  tenendo
conto delle variazioni della progettazione, delle caratteristiche del
prodotto, nonche' delle modifiche delle  norme  armonizzate  o  delle
specifiche tecniche  in  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la
conformita' del prodotto. 
  5. Il fabbricante garantisce che sui prodotti sia apposto un numero
di tipo, di lotto, di serie o altro  elemento  idoneo  a  consentirne
l'identificazione, ovvero, qualora le  dimensioni  o  la  natura  del
prodotto non lo consentano,  che  le  informazioni  prescritte  siano
fornite sull'imballaggio o in un  documento  di  accompagnamento  del
prodotto. 
  6.  Il  fabbricante  indica  sul  prodotto  il  proprio  nome,   la
denominazione  commerciale  registrata  o  il  marchio  d'impresa   e
l'indirizzo al quale puo' essere contattato, ovvero, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
prodotto.  L'indirizzo  indica  un'unica  sede  presso  la  quale  il
fabbricante puo' essere contattato. I dati di recapito  sono  redatti
in lingua italiana ovvero in inglese. 
  7. Il fabbricante garantisce che il prodotto  sia  accompagnato  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua  italiana  ovvero
in inglese.  Tali  istruzioni  e  informazioni,  nonche'  l'eventuale
etichettatura di cui al  presente  articolo,  devono  essere  chiare,
comprensibili e intelligibili. 
  8. Qualora il fabbricante accerti, ovvero abbia motivo di  ritenere
che il prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita' di cui
all'articolo  3,  adotta  immediatamente  le  misure  necessarie   ad
adeguarlo ai suddetti requisiti, ovvero, ove cio' non sia  possibile,
a ritirarlo dal mercato. Esso  informa  immediatamente  il  Ministero
dello sviluppo economico e le autorita'  nazionali  competenti  negli
stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando  in
particolare i dettagli relativi alla non conformita'  e  a  eventuali
misure correttive adottate. In tali casi,  il  fabbricante  tiene  un
registro  dei  prodotti  che  non  sono  conformi  ai  requisiti   di
accessibilita' applicabili e dei relativi reclami. 
  9. Il  fabbricante  fornisce,  su  richiesta,  al  Ministero  dello
sviluppo economico ovvero alle autorita' nazionali  competenti  degli
Stati  membri  in  cui  ha  messo  a  disposizione  il  prodotto,  le
informazioni  e  la  documentazione  necessaria  per  dimostrarne  la
conformita' nella lingua italiana ovvero in inglese.  Il  fabbricante
ha  l'obbligo  di  cooperare,  su  richiesta,  all'attuazione   delle
iniziative assunte dalle autorita' nazionali competenti  degli  Stati
membri per rendere i prodotti conformi ai requisiti. 
                               Art. 7 
 
                     Rappresentante autorizzato 
 
  1. Il fabbricante  puo'  nominare,  mediante  mandato  scritto,  un
rappresentante autorizzato  a  eseguire  i  compiti  specificati  nel
mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato  di
eseguire almeno i compiti seguenti: 
    a)  conservare  la  dichiarazione  UE   di   conformita'   e   la
documentazione tecnica per un periodo di cinque  anni  da  quanto  e'
stato conferito il mandato, per  consentire  eventuali  controlli  da
parte del Ministero dello sviluppo economico  e  delle  autorita'  di
vigilanza dei mercati degli Stati membri; 
    b) fornire al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita'
di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su  richiesta  motivata,
le informazioni e la  documentazione  necessarie  per  dimostrare  la
conformita' del prodotto alle disposizioni di cui all'articolo 3; 
    c) cooperare con il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  le
autorita' di vigilanza  dei  mercati  degli  Stati  membri,  su  loro
richiesta, all'attuazione delle  iniziative  intraprese  per  rendere
conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili  i  prodotti  che
rientrano nel loro mandato. 
  2.  L'ottemperanza  agli  obblighi  previsti  dall'articolo   6   e
l'elaborazione  della  documentazione  tecnica  di  cui  al  medesimo
articolo  non  possono  rientrare  nel  mandato  del   rappresentante
autorizzato. 
                               Art. 8 
 
                      Obblighi dell'importatore 
 
  1. L'importatore immette sul mercato solo  prodotti  conformi  alle
prescrizioni di cui all'articolo 3. 
  2. Prima  di  immettere  un  prodotto  sul  mercato,  l'importatore
verifica  che  il  fabbricante  abbia  eseguito   la   procedura   di
valutazione  della  conformita'  stabilita  all'allegato  III.   Esso
assicura che il fabbricante abbia redatto la  documentazione  tecnica
prescritta dall'allegato III, che il prodotto rechi  marcatura  CE  e
sia  accompagnato  dall'ulteriore   documentazione   prescritta   dal
presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di
cui all'articolo 6. 
  3. L'importatore, se ritiene che un prodotto non  sia  conforme  ai
requisiti di accessibilita' di cui  all'articolo  3,  ne  informa  il
fabbricante e l'autorita' di vigilanza competente e  non  immette  il
prodotto sul mercato finche' esso non sia stato reso conforme. 
  4.  L'importatore  indica  sul  prodotto  il   proprio   nome,   la
denominazione commerciale registrata o il loro  marchio  d'impresa  e
l'indirizzo al quale puo' essere contattato oppure, ove cio' non  sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
prodotto. I dati di recapito sono redatti in  lingua  italiana  e  in
lingua  inglese  per  gli  utilizzatori  finali  e  le  autorita'  di
vigilanza competenti. 
  5. L'importatore garantisce che il  prodotto  sia  accompagnato  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. 
  6. L'importatore garantisce che, fino a quando prodotto e' sotto la
propria responsabilita', le condizioni di stoccaggio o  di  trasporto
non ne pregiudichino la conformita' ai  requisiti  di  accessibilita'
applicabili. 
  7.  L'importatore  tiene  una  copia  della  dichiarazione  UE   di
conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per
un periodo di cinque anni dalla data di immissione del  prodotto  sul
mercato e provvede affinche', su richiesta, la documentazione tecnica
sia  messa  a  disposizione  di  tale  autorita'.  L'importatore  che
accerti, ovvero abbia motivo di ritenere,  che  un  prodotto  che  ha
immesso sul mercato non e' conforme ai requisiti  di  accessibilita',
adotta immediatamente le misure  correttive  necessarie  per  rendere
conforme tale prodotto o per ritirarlo. Inoltre, qualora il  prodotto
non  sia  conforme  ai  requisiti  di   accessibilita'   applicabili,
l'importatore   informa   immediatamente   le   autorita'   nazionali
competenti degli Stati membri in  cui  ha  messo  a  disposizione  il
prodotto indicando  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e a eventuali misure correttive adottate. In  tali  casi,
l'importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai
requisiti di accessibilita' applicabili e dei relativi reclami. 
  8.  L'importatore  ha  l'obbligo  di  fornire,  su  richiesta,   al
Ministero dello sviluppo economico ovvero  alle  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri, le informazioni  e  la  documentazione
necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto,  nella  lingua
italiana ovvero in inglese. L'importatore ha l'obbligo di  cooperare,
su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte  dal  Ministero
ovvero dalle autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri  per
eliminare  la  non  conformita'  ai   requisiti   di   accessibilita'
applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato. 
                               Art. 9 
 
                      Obblighi del distributore 
 
  1. Prima di immettere un prodotto a disposizione  sul  mercato,  il
distributore verifica  che  esso  rechi  la  marcatura  CE,  che  sia
accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e  informazioni
sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che  il
fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di  cui,
rispettivamente, agli articoli 6 e 8. 
  2. Il distributore che accerta, o ha motivo  di  ritenere,  che  un
prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita'  applicabili,
non immette il prodotto sul mercato finche' esso non sia  stato  reso
conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e  il  Ministero
dello sviluppo economico. 
  3. Il distributore garantisce che, fino a  quando  un  prodotto  e'
sotto la propria responsabilita', le condizioni di  stoccaggio  o  di
trasporto  non  ne  pregiudichino  la  conformita'  ai  requisiti  di
accessibilita' applicabili. 
  4. Il distributore che accerta, o ha  motivo  di  ritenere  che  un
prodotto che ha reso disponibile  sul  mercato  non  e'  conforme  ai
requisiti  di  accessibilita'  applicabili  ai  sensi  del   presente
decreto,  si  assicura  che  siano  adottate  le  misure   correttive
necessarie per rendere conforme tale prodotto o,  se  del  caso,  per
ritirarlo dal mercato. Inoltre, qualora il prodotto non sia  conforme
ai  requisiti  di  accessibilita'  applicabili,  il  distributore  ne
informa immediatamente il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le
autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha  messo  a
disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai  quali
il  prodotto  non  e'  conforme  e  le  eventuali  misure  correttive
adottate. 
  5. Il distributore,  su  richiesta  motivata  del  Ministero  dello
sviluppo economico ovvero delle autorita' nazionali competenti  degli
Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, fornisce  le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrarne  la
conformita' e collabora,  su  loro  richiesta,  all'attuazione  delle
iniziative assunte dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  ovvero
dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per eliminare
la non conformita' ai  requisiti  di  accessibilita'  applicabili  ai
prodotti che ha immesso sul mercato. 
                               Art. 10 
 
              Obblighi dei fabbricanti che si applicano 
                 agli importatori e ai distributori 
 
  1. L'importatore o il distributore  che  immette  un  prodotto  sul
mercato con il proprio nome o marchio d'impresa  oppure  modifica  un
prodotto gia' immesso sul mercato in  modo  tale  da  incidere  sulla
conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo  3  e'
considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed  e'  soggetto
agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6. 
                               Art. 11 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Gli operatori economici di cui agli articoli da  6,  7,  8  e  9
indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano  richiesta  ogni
operatore economico che abbia fornito loro  un  determinato  prodotto
ovvero l'operatore economico  cui  essi  stessi  abbiano  fornito  un
determinato prodotto. 
  2. Gli operatori economici di cui agli  articoli  da  6  a  9  sono
tenuti a conservare e rendere disponibili le informazioni di  cui  al
comma 1 per un periodo di cinque anni dal momento in  cui  sia  stato
loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal  momento
in cui essi abbiano fornito il prodotto. 
                               Art. 12 
 
                  Obblighi del fornitore di servizi 
 
  1. Il fornitore  di  servizi  progetta  e  fornisce  i  servizi  in
conformita' ai requisiti di accessibilita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 2. Nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  e'
assicurata,  ove  possibile,  la  disponibilita'   di   piu'   canali
sensoriali. 
  2. Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in
conformita' dell'allegato IV indicando le modalita' con le quali sono
soddisfatti requisiti di accessibilita'. Le informazioni sono messe a
disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo  da
essere accessibili a persone con disabilita'. Il fornitore di servizi
conserva dette informazioni finche' il servizio e' operativo. 
  3. I siti web e le applicazioni mobili che forniscono  informazioni
sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale indicano anche i
percorsi accessibili alle persone con disabilita'. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  25  il  fornitore  di
servizi predispone le  misure  necessarie  a  garantire  la  costante
conformita' della prestazione ai requisiti di accessibilita'  tenendo
conto delle variazioni  delle  caratteristiche  della  fornitura  del
servizio, dei requisiti di accessibilita' applicabili e  delle  norme
armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali  il
servizio e' dichiarato conforme ai requisiti di accessibilita'. 
  5. In caso di non conformita', il fornitore di  servizi  adotta  le
misure correttive necessarie per  rendere  il  servizio  conforme  ai
requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma  2.  Qualora
il servizio non sia  conforme  ai  requisiti  di  accessibilita',  il
fornitore di servizi ne informa immediatamente l'Agenzia per l'Italia
Digitale e le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri  in
cui fornisce il servizio,  indicando,  in  particolare,  i  requisiti
rispetto ai quali il servizio non e' conforme e le misure  correttive
adottate. 
  6. Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia  per
l'Italia Digitale e delle autorita' nazionali competenti degli  Stati
membri  in  cui  fornisce  il  servizio,  comunica  le   informazioni
necessarie per dimostrare la conformita' del servizio ai requisiti di
accessibilita' applicabili  e,  ove  richiesto,  collabora  con  esse
all'attuazione delle iniziative intraprese per  rendere  il  servizio
conforme ai requisiti di accessibilita'. 
                               Art. 13 
 
             Modifica sostanziale e onere sproporzionato 
 
  1. I requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3 si applicano
soltanto nella misura in cui la conformita': 
    a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o  di  un
servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua  stessa
natura; 
    b) non comporti l'imposizione di  un  onere  sproporzionato  agli
operatori economici interessati. 
  2. Gli operatori economici valutano se ricorre una delle condizioni
di cui al comma 1. La valutazione di cui al comma 1, lettera  b),  e'
effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato V. 
  3. Gli operatori economici documentano la  valutazione  di  cui  al
comma 2 e ne conservano i risultati per un periodo  non  inferiore  a
cinque anni, a decorrere  dall'ultima  messa  a  disposizione  di  un
prodotto sul mercato ovvero dall'ultima fornitura di un servizio.  Su
richiesta del Ministero dello sviluppo economico  o  delle  autorita'
competenti degli Stati membri in cui il prodotto  e'  stato  messo  a
disposizione del mercato ovvero e' fornito il servizio, gli operatori
economici forniscono copia della valutazione di cui al comma 2. 
  4. In deroga al comma 3, le microimprese che trattano prodotti sono
esenti dal requisito di documentare la valutazione.  Se  tuttavia  il
Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le  microimprese  che
trattano  prodotti  e  che  hanno  scelto  di  invocare  il  comma  1
forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui  al
comma 2. 
  5. Il fornitore di servizi che  invoca  il  comma  1,  lettera  b),
rinnova la valutazione di cui al comma 2: 
    a) quando il servizio offerto e' modificato; 
    b) su richiesta delle autorita' responsabili del controllo  della
conformita' dei servizi; 
    c) in ogni caso, almeno ogni cinque anni dall'ultima valutazione. 
  6. Agli operatori economici che ricevono finanziamenti  pubblici  o
privati, al fine di migliorare l'accessibilita', non  si  applica  il
comma 1, lettera b). 
  7.  Qualora  gli  operatori  economici,  fatta  eccezione  per   le
microimprese, invochino il comma  1  per  uno  specifico  prodotto  o
servizio, ne informano le autorita' di vigilanza  del  mercato  o  le
autorita' responsabili della conformita' dei servizi competenti dello
Stato membro in cui il prodotto specifico e' immesso sul mercato o e'
fornito il servizio specifico. 
                               Art. 14 
 
                     Presunzione di conformita' 
 
  1. I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme  armonizzate
o a parti di esse i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella
gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi  ai
requisiti di accessibilita' del presente decreto contemplati da  tali
norme o parti di esse. 
  2. I prodotti e i servizi conformi alle  specifiche  tecniche  o  a
parti  di  esse   sono   considerati   conformi   ai   requisiti   di
accessibilita'  del  presente  decreto  nella  misura  in  cui  dette
specifiche tecniche o parti di esse contemplano tali requisiti. 
                               Art. 15 
 
            Dichiarazione UE di conformita' dei prodotti 
 
  1. La dichiarazione UE di conformita'  rilasciata  dal  fabbricante
attesta  la  conformita'  ai  requisiti  di  accessibilita'  di   cui
all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la  dichiarazione  UE
di conformita' attesta quali requisiti  di  accessibilita'  non  sono
applicabili. 
  2. La dichiarazione UE di conformita' e' redatta  anche  in  lingua
italiana secondo lo schema previsto dall'allegato III della decisione
n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati  all'allegato  III
del presente decreto ed e' aggiornata  nel  caso  di  modifiche  alla
progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso  di
modifiche delle norme armonizzate  o  delle  specifiche  tecniche  di
riferimento.  I  requisiti  concernenti  la  documentazione   tecnica
evitano l'imposizione di un onere indebito per le microimprese  e  le
piccole e medie imprese. 
  3.  Se  al  prodotto  si  applicano  piu'  atti   dell'Unione   che
prescrivono una dichiarazione  UE  di  conformita',  viene  compilata
un'unica dichiarazione UE di conformita'  in  rapporto  a  tali  atti
dell'Unione.  La  dichiarazione  contiene  gli  estremi  degli   atti
interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 
  4. Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si  assume
la responsabilita' della conformita' del prodotto  ai  requisiti  del
presente decreto. 
                               Art. 16 
 
                      Marcatura CE dei prodotti 
 
  1. La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai  principi  generali  di  cui
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed  e'  apposta  sul
prodotto  o  sulla  sua  targhetta  segnaletica  in  modo   visibile,
leggibile e  indelebile,  prima  che  il  prodotto  sia  immesso  sul
mercato. Qualora cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile  a
causa  della   natura   del   prodotto,   il   marchio   e'   apposto
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 
                               Art. 17 
 
                 Vigilanza del mercato dei prodotti 
 
  1. Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3,  16,  17,
18, 19, 21, 23, 24, 25,  26,  27,  28,  29,  paragrafi  2  e  3,  del
Regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di  Autorita'
di vigilanza del mercato dei prodotti di  cui  al  presente  decreto,
nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi  di
cui all'articolo 13, comma 1: 
    a) verifica se la valutazione di cui  all'articolo  13  e'  stata
effettuata dall'operatore economico; 
    b) riesamina la valutazione  e  i  relativi  risultati,  compreso
l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V; 
    c)  controlla  la  conformita'  ai  requisiti  di  accessibilita'
applicabili. 
  3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo  economico
in merito alla conformita' degli operatori economici ai requisiti  di
accessibilita' applicabili  e  in  merito  alla  valutazione  di  cui
all'articolo 13 sono messe a disposizione  dei  consumatori  su  loro
richiesta e  in  formato  accessibile  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'articolo  19,  paragrafo  5,  del   Regolamento   CE   765/2008,
relativamente al dovere di riservatezza per  la  tutela  dei  segreti
commerciali e dei dati personali. 
                               Art. 18 
 
        Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilita' 
 
  1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di
sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai
requisiti di accessibilita' applicabili, valuta il prodotto  rispetto
a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli
operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero
dello sviluppo economico. Se il Ministero  dello  sviluppo  economico
accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui  al  presente
decreto, richiede  all'operatore  economico  di  adottare  le  misure
correttive per renderlo  conforme  entro  un  termine  ragionevole  e
proporzionato alla natura della non conformita', da  esso  stabilito.
Qualora l'operatore economico interessato non abbia  adottato  misure
correttive adeguate entro il termine indicato,  il  Ministero  indica
all'operatore un termine supplementare ragionevole per  procedere  al
ritiro del prodotto dal mercato. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le procedure  per  l'attuazione  del  presente
articolo, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  21  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Qualora ritenga che la  non  conformita'  non  sia  limitata  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  dei  risultati   della
valutazione e delle misure imposte all'operatore economico. 
  4. L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune
misure correttive nei confronti dei  prodotti  non  conformi  che  ha
messo a disposizione sul mercato dell'Unione. 
  5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti  le  misure
correttive adeguate entro il  termine  di  cui  al  comma  1,  ultimo
periodo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  tutte  le
opportune misure provvisorie  per  vietare  o  limitare  la  messa  a
disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso
informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri  Stati  membri  di
tali misure. 
  6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti  gli  elementi
disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione  del
prodotto non conforme, la sua origine, la natura della  presunta  non
conformita' e i requisiti di accessibilita' ai quali il prodotto  non
e' conforme, la natura e la durata delle misure  nazionali  adottate,
nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico  interessato.
In particolare, il Ministero dello sviluppo economico  indica  se  la
non conformita' sia dovuta: 
    a)  alla  mancata  rispondenza  del  prodotto  ai  requisiti   di
accessibilita' applicabili; 
    b) alle carenze del prodotto con riferimento  al  rispetto  delle
norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all'articolo  14
che conferiscono la presunzione di conformita'. 
  7.  Qualora,  decorsi  novanta   giorni   dal   ricevimento   delle
informazioni  di  cui  al  comma  5,  secondo  periodo,  non  vengano
sollevate obiezioni ne' dalla Commissione ne' da altro  Stato  membro
contro la misura provvisoria adottata dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, tale misura e' da  ritenersi  giustificata.  Il  Ministero
dello sviluppo economico  provvede  affinche'  siano  adottate  senza
ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto
dal mercato. 
  8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo
sviluppo economico  mediante  l'implementazione,  la  gestione  e  la
manutenzione di un sistema informativo e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
                               Art. 19 
 
         Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti 
             non conformi ai requisiti di accessibilita' 
 
  1. Se, all'esito della procedura di  salvaguardia  dell'Unione  cui
all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE)  882/2019,  la
misura di cui all'articolo 18, comma 5, e'  ritenuta  ingiustificata,
il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se la
misura adottata da un altro Stato membro, all'esito  della  procedura
di cui al primo periodo, e' ritenuta giustificata, il Ministero dello
sviluppo economico adotta le misure necessarie  a  garantire  che  il
prodotto non conforme sia  ritirato  dal  mercato  e  ne  informa  la
Commissione europea. 
                               Art. 20 
 
                       Non conformita' formale 
 
  1. Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico
fissa un termine entro il  quale  l'operatore  economico  interessato
pone fine alla non conformita' contestata, ove accerti che: 
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14  del  presente
decreto; 
    b) il marchio CE non e' stato apposto; 
    c) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata compilata; 
    d) la dichiarazione UE di  conformita'  non  e'  stata  compilata
correttamente; 
    e) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    f) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo
8, comma 4, sono assenti, false o incomplete; 
    g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6
o all'articolo 8 non e' rispettato. 
  2. Se  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1  la  non
conformita' permane, l'autorita' di vigilanza adotta tutte le  misure
opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato
del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato. 
                               Art. 21 
 
                       Conformita' dei servizi 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in  qualita'  di  Autorita'  di
vigilanza  sui  servizi,  qualora  sia  in  possesso  di  sufficienti
elementi per ritenere che un servizio non sia conforme  ai  requisiti
di accessibilita' applicabili, ne valuta la  conformita'  rispetto  a
ciascuno dei requisiti applicabili in base al  presente  decreto.  Se
accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3,  lettere  a),
b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti
di accessibilita' di cui al presente decreto, l'Agenzia  richiede  al
fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere  il
servizio conforme entro un termine ragionevole e  proporzionato  alla
natura della non conformita', da essa stabilito. Se il  fornitore  di
servizi interessato non adotta le misure correttive  richieste  entro
il termine indicato, l'Agenzia indica  al  fornitore  di  servizi  un
termine ragionevole per  procedere  all'oscuramento  dello  specifico
servizio che non  rispetta  i  requisiti  di  accessibilita'  e,  ove
necessario, o al ritiro dell'applicazione mobile dallo store,  ovvero
adotta le necessarie misure inibitorie  dell'utilizzo  del  servizio.
Tali misure sono adottate secondo i principi  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza e sono, comunque, revocate se il fornitore  si  adegua
al rispetto delle misure  correttive.  Qualora  la  mancata  adozione
delle misure correttive inerisca a servizi  di  trasporto,  prima  di
adottare  le  misure  inibitorie,  l'Agenzia  acquisisce  il   parere
dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti. 
  2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito  il  parere
di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida
per assicurare l'attuazione del presente articolo. Per i  servizi  di
cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), le linee guida sono adottate
acquisito il parere dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti. 
  3. L'Agenzia per l'Italia Digitale: 
    a) esamina i reclami dell'utente; 
    b) verifica la conformita' dei servizi ai requisiti del  presente
decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13 alla quale si
applica altresi' il comma 2; 
    c) verifica  che  il  fornitore  di  servizi  abbia  adottato  le
necessarie misure correttive; 
    d) procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24
in relazione ai servizi. 
  4. Il fornitore di servizi adotta le  opportune  misure  correttive
per adeguare i servizi non conformi. 
  5. L'Agenzia informa il  pubblico  delle  modalita'  attraverso  le
quali possono essere presentati i reclami, nonche' delle attivita'  e
delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni
in formati accessibili. 
  6.  Le  funzioni  di  vigilanza  sul  rispetto  dei  requisiti   di
accessibilita' dei terminali  self-service  di  cui  all'articolo  1,
comma  3,  lettera  c),  numero  5),  utilizzati  per  i  servizi  di
trasporto, spettano ai soggetti pubblici che  hanno  affidato  ovvero
autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di  trasporto.  Per
la verifica di conformita', il controllo sull'attuazione delle misure
correttive ed i reclami si  applicano  le  procedure  previste  dalle
relative discipline di settore. 
  7. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Ufficio  per  le
politiche in  favore  delle  persone  con  disabilita'  pubblica  sul
proprio   sito   istituzionale   le   informazioni   relative    alla
identificazione delle autorita' di vigilanza, i  relativi  ambiti  di
competenza  e  le  decisioni  adottate   dalle   stesse   in   ordine
all'attivita'  svolta  al   fine   assicurare   il   rispetto   delle
disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra  informazione
utile. 
  8. Al fine di supportare le  funzioni  attribuite  all'Agenzia  per
l'Italia  Digitale  mediante  l'implementazione,  la  gestione  e  la
manutenzione di un sistema informativo e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023. 
                               Art. 22 
 
         Accessibilita' nel quadro di altri atti dell'Unione 
 
  1. Per i prodotti e i servizi di cui all'articolo  1  del  presente
decreto,  i  requisiti  di  accessibilita'  di  cui  all'allegato   I
costituiscono i requisiti  di  accessibilita'  obbligatori  ai  sensi
degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50. 
  2. Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi  o
le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilita'  di  cui
alla sezione VI dell'allegato I e' considerato conforme ai pertinenti
obblighi  stabiliti  in  atti  dell'Unione,   per   quanto   concerne
l'accessibilita',  per  le  caratteristiche,  elementi  o   funzioni,
disciplinati dal presente decreto salvo altrimenti disposto. 
                               Art. 23 
 
               Norme armonizzate e specifiche tecniche 
                     per altri atti dell'Unione 
 
  1.  La  conformita'  alle  norme  armonizzate  e  alle   specifiche
tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea
una presunzione di conformita' all'articolo 22, nella misura  in  cui
tali norme e specifiche tecniche,  o  parti  di  esse,  soddisfano  i
requisiti di accessibilita' del presente decreto. 
                               Art. 24 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  fuori  dai  casi  di
esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore
economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli  3,
6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1  a  4,  10  e  12,
commi da 1 a 4, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo  conto  dell'entita'  della  non
conformita', del numero delle unita' di prodotti  o  di  servizi  non
conformi nonche' del numero degli utenti coinvolti.  Ai  soggetti  di
cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si
applica, in ogni caso, la  sanzione  di  cui  all'articolo  9,  comma
1-bis, della medesima legge. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
non ottempera a quanto disposto dall'autorita' di vigilanza ai  sensi
dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 21, comma 4, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9,
comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e  comma  4,
ultimo periodo, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni
richieste possono far emergere  la  propria  responsabilita'  per  un
illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o
per un reato. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai   fatti   commessi
nell'ambito  delle  procedure   di   aggiudicazione   degli   appalti
disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                               Art. 25 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030  i  fornitori  di  servizi
possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che
utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi
analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del  28  giugno  2025
possono essere mantenuti invariati fino alla loro  scadenza,  ma  per
non piu' di cinque anni da tale data. 
  2. I  terminali  self-service  utilizzati  in  modo  legittimo  dai
fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28  giugno
2025 possano continuare a  essere  utilizzati  per  la  fornitura  di
servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica  utile,  ma
per non piu' di venti anni dalla loro messa in funzione. 
  3. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  ultimo  periodo,
dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno  2025,  ai  soggetti  che
erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si  applicano
le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater,
3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
  4. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma  2-bis
e' sostituito dal seguente: «2-bis. I  siti  web  e  le  applicazioni
mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma
1-bis, sono  adeguati  alle  disposizioni  della  presente  legge  in
materia di rispetto  dei  requisiti  di  accessibilita'  entro  il  5
novembre 2022.». 
                               Art. 26 
 
Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per  l'Italia
                              Digitale 
 
  1. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  vigilanza,  composizione
delle controversie e gestione dei  reclami,  l'Agenzia  per  l'Italia
Digitale, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti
della dotazione organica vigente, e' autorizzata a bandire  procedure
concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato 15 unita' di personale non dirigenziale  da  inquadrare
nella posizione economica iniziale dell'Area terza. 
  2. Per lo svolgimento delle medesime attivita' il  Ministero  dello
sviluppo economico, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e
nei limiti della dotazione organica vigente, e' autorizzato a bandire
procedure  concorsuali  e  ad  assumere  con  contratto   di   lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato  50  unita'  di  personale   non
dirigenziale  da  inquadrare  nella  posizione   economica   iniziale
dell'Area terza. 
  3. Per lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  le  predette
amministrazioni si avvalgono della Commissione per  l'attuazione  del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
ai sensi dell'art. 35, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Per l'attuazione dei commi 1  e  2  e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.069.784 a decorrere dall'anno 2025. 
                               Art. 27 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26,  pari  ad  euro
1.000.000 per l'anno 2023, ad euro 1.000.000 per  l'anno  2024  e  ad
euro 3.569.784 a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  mediante
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  ad
esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi e maggiori oneri  a
carico  della  finanza  pubblica  e  le   amministrazioni   pubbliche
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Stefani,    Ministro     per     le
                                  disabilita' 
 
                                  Colao, Ministro  per  l'innovazione
                                  tecnologica   e   la    transizione
                                  digitale 
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
                                                           Allegato I 
 
         Requisiti di accessibilita' per prodotti e servizi 
 
                              Sezione I 
 
Requisiti   generali   di   accessibilita'   relativi   ai   prodotti
  disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 
    I prodotti devono essere  progettati  e  realizzati  in  modo  da
ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilita'  e
devono essere accompagnati, se possibile mediante indicazione al loro
interno  o  su  di  essi,  da  informazioni  accessibili   sul   loro
funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilita'. 
    Requisiti relativi alla fornitura di informazioni: 
      a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto
stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze) devono essere: 
        i) rese disponibili attraverso piu' di un canale sensoriale; 
        ii) presentate in modo comprensibile; 
        iii) presentate agli utenti in modalita' percepibili; 
        iv) presentate in caratteri di  dimensioni  e  forme  idonee,
tenendo  conto  delle  condizioni  d'uso  prevedibili  e  usando   un
contrasto sufficiente nonche' una spaziatura regolabile tra  lettere,
righe e paragrafi; 
      b) le istruzioni per l'uso del prodotto, qualora non  riportate
sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o
mediante altri mezzi come  un  sito  web,  comprese  le  funzioni  di
accessibilita' del prodotto, le modalita' per la loro  attivazione  e
la loro interoperabilita' con le soluzioni assistive,  devono  essere
disponibili pubblicamente quando il prodotto e' immesso sul mercato e
devono: 
        i) essere rese  disponibili  attraverso  piu'  di  un  canale
sensoriale; 
        ii) essere presentate in modo comprensibile; 
        iii) essere presentate agli utenti in modalita' percepibili; 
        iv) essere presentate in  caratteri  di  dimensioni  e  forme
idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando  un
contrasto sufficiente nonche' una spaziatura regolabile tra  lettere,
righe e paragrafi; 
        v) essere rese disponibili, con riferimento al contenuto,  in
formati testuali utilizzabili per la produzione di formati  assistivi
alternativi fruibili in modi diversi e attraverso piu' di  un  canale
sensoriale; 
        vi) essere accompagnate da una presentazione  alternativa  di
eventuale contenuto non testuale; 
        vii) includere una descrizione  dell'interfaccia  utente  del
prodotto (gestione, comando e  feedback,  input  e  output),  che  e'
fornita conformemente al punto 2; per ognuno  dei  punti  di  cui  al
punto 2 la descrizione deve indicare se  il  prodotto  presenta  tali
caratteristiche; 
        viii)  includere  una  descrizione  della  funzionalita'  del
prodotto, messa a disposizione con funzioni volte a  rispondere  alle
esigenze delle persone con disabilita' conformemente al punto 2;  per
ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il
prodotto presenta tali caratteristiche; 
        ix)  includere  una  descrizione  di  come  il   software   e
l'hardware del prodotto si interfacciano con i dispositivi assistivi;
la descrizione deve includere un elenco dei dispositivi assistivi che
sono stati testati unitamente al prodotto. 
    Progettazione interfaccia utente e funzionalita': 
      il prodotto,  compresa  la  sua  interfaccia  utente,  presenta
caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone  con
disabilita' l'accesso, la percezione, l'utilizzo, la  comprensione  e
il comando del prodotto facendo in modo che: 
        a)   qualora   consenta   la   comunicazione,   compresi   la
comunicazione interpersonale, l'utilizzo, l'informazione, il  comando
e l'orientamento, il prodotto utilizzi piu' di un canale  sensoriale,
anche offrendo  alternative  ai  canali  visivo,  uditivo,  vocale  e
tattile; 
        b) qualora utilizzi  il  canale  vocale,  il  prodotto  renda
disponibili alternative alla parola e all'intervento  vocale  per  la
comunicazione, l'utilizzo, il comando e l'orientamento; 
        c)  qualora  utilizzi  elementi  visivi,  il  prodotto  renda
disponibili ingrandimento, luminosita' e contrasto flessibili per  la
comunicazione,  l'informazione  e  l'utilizzo,  oltre   a   garantire
l'interoperabilita'  con  programmi  e  dispositivi   assistivi   per
navigare nell'interfaccia; 
        d) qualora  utilizzi  colori  per  trasmettere  informazioni,
indicare un'azione, richiedere una risposta o  individuare  elementi,
il prodotto renda disponibile un'alternativa ai colori; 
        e)  qualora  utilizzi  segnali   acustici   per   trasmettere
informazioni,  indicare  un'azione,   richiedere   una   risposta   o
individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai
segnali acustici; 
        f)  qualora  utilizzi  elementi  visivi,  il  prodotto  renda
disponibili  modalita'  flessibili  per   migliorare   la   chiarezza
dell'immagine; 
        g) qualora utilizzi l'audio, il  prodotto  renda  disponibili
all'utente il controllo del  volume  e  della  velocita'  e  migliori
caratteristiche audio, comprese  la  riduzione  di  segnali  acustici
provenienti da  prodotti  nelle  vicinanze  che  fanno  interferenza,
nonche' la chiarezza del suono; 
        h) qualora richieda un utilizzo  e  un  comando  manuali,  il
prodotto renda disponibili il comando sequenziale  e  alternative  al
controllo della motricita' fine, evitando i comandi simultanei per la
manipolazione, e utilizzi parti riconoscibili al tatto; 
        i) il prodotto non presenti modalita'  di  funzionamento  che
richiedono una grande estensione e molta forza; 
        l) il prodotto non scateni crisi di epilessia fotosensibile; 
        m) il prodotto tuteli  la  riservatezza  dell'utente  durante
l'utilizzo delle caratteristiche di accessibilita'; 
        n) il prodotto offra un'alternativa all'identificazione e  al
comando biometrici; 
        o) il prodotto garantisca la coerenza della  funzionalita'  e
conceda tempo sufficiente e flessibile per l'interazione; 
        p) il prodotto renda disponibile software e hardware  che  si
interfaccino con i dispositivi assistivi; 
        q) il prodotto sia conforme ai requisiti settoriali seguenti: 
          i) i terminali self-service: 
      offrono la tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech); 
      consentono l'utilizzo di cuffie auricolari personali; 
      qualora il tempo di risposta sia limitato,  allertano  l'utente
attraverso piu' di un canale sensoriale; 
      prevedono la possibilita' di prolungare il tempo assegnato; 
      dispongono di un adeguato contrasto  e  di  eventuali  tasti  e
comandi riconoscibili a livello tattile; 
      non  prevedono   l'attivazione   di   una   caratteristica   di
accessibilita' per permetterne  l'accensione  all'utente  che  ne  ha
bisogno; 
      se il prodotto utilizza audio o segnali acustici,  deve  essere
compatibile con dispositivi  e  tecnologie  assistivi  disponibili  a
livello   dell'Unione,   comprese   le   tecnologie   uditive   quali
audioprotesi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi assistivi per
l'udito; 
          ii) i lettori di  libri  elettronici  (e-book)  offrono  la
tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech); 
          iii)   le   apparecchiature   terminali    con    capacita'
informatiche interattive per consumatori utilizzate per la  fornitura
di servizi di comunicazione elettronica: 
      consentono l'elaborazione di testo in tempo reale qualora  tali
prodotti dispongano della capacita' testuale oltre a quella vocale  e
supportano un audio ad alta fedelta'; 
      consentono, quando dispongono di capacita' video in aggiunta  a
testo e voce o in combinazione con questi  ultimi,  il  ricorso  alla
conversazione globale, compresi voce sincronizzata,  testo  in  tempo
reale e video, con una  risoluzione  che  consenta  la  comunicazione
mediante la lingua dei segni; 
      consentono la connessione  senza  fili  efficace  a  tecnologie
uditive; 
      non interferiscono con i dispositivi assistivi. 
          iv) le apparecchiature terminali con capacita' informatiche
interattive per consumatori utilizzate  per  accedere  a  servizi  di
media  audiovisivi  mettono  a   disposizione   delle   persone   con
disabilita' gli elementi di accessibilita' offerti dal  fornitore  di
servizi di media audiovisivi per l'accesso, la selezione, il  comando
e la personalizzazione da parte dell'utente e per la trasmissione  ai
dispositivi assistivi. 
    Servizi di assistenza: 
      se  disponibili,  i  servizi  di   assistenza   (sportelli   di
assistenza, centri  di  assistenza  telefonica,  assistenza  tecnica,
servizi  di  ritrasmissione  e  servizi  di  formazione)   forniscono
informazioni  circa  l'accessibilita'  dei   prodotti   e   la   loro
compatibilita' con le tecnologie assistive, in modi di  comunicazione
accessibili. 
 
                             Sezione II 
 
Requisiti   generali   di   accessibilita'   relativi   ai   prodotti
  disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 
    In aggiunta ai requisiti della  sezione  I,  l'imballaggio  e  le
istruzioni relativi ai prodotti contemplati  dalla  presente  sezione
devono  essere  resi  accessibili,  al  fine  di  ottimizzarne  l'uso
prevedibile da parte di persone con disabilita', devono  essere  resi
accessibili. Cio' implica che: 
      a) le informazioni sull'imballaggio del prodotto,  comprese  le
informazioni ivi riportate (ad  esempio  apertura  e  chiusura,  uso,
smaltimento) e, se fornite, quelle relative alle  caratteristiche  di
accessibilita' del prodotto siano rese accessibili e, ove  possibile,
tali informazioni accessibili siano riportate sull'imballaggio; 
      b) le  istruzioni  per  l'installazione,  la  manutenzione,  lo
stoccaggio  e  lo  smaltimento  del  prodotto,  che  non  sono   rese
disponibili sul prodotto stesso ma tramite altri mezzi, quali un sito
web, siano rese  pubblicamente  disponibili  quando  il  prodotto  e'
immesso sul mercato e rispettino  i  requisiti  seguenti:  i)  essere
disponibili attraverso piu' di un canale sensoriale; 
        ii) essere presentate in modo comprensibile; 
        iii) essere presentate agli utenti in modalita' percepibili; 
        iv) essere presentate in  caratteri  di  dimensioni  e  forme
idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando  un
contrasto sufficiente nonche' una spaziatura regolabile tra  lettere,
righe e paragrafi; 
        v)  avere  un  contenuto  disponibile  in  formati   testuali
utilizzabili per  la  produzione  di  formati  assistivi  alternativi
fruibili in modi diversi e attraverso piu' di un canale sensoriale, 
        vi) ove  presentino  elementi  dal  contenuto  non  testuale,
essere  accompagnate  da  una  presentazione  alternativa   di   tale
contenuto 
 
                             Sezione III 
 
Requisiti generali di accessibilita' relativi ai servizi disciplinati
  dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 
    La  fornitura  dei  servizi,  al  fine  di   ottimizzarne   l'uso
prevedibile  da  parte  di  persone  con  disabilita',  deve   essere
realizzata: 
      a) garantendo l'accessibilita' dei prodotti utilizzati  per  la
fornitura del servizio in conformita' della sezione I e, se del caso,
della sezione II del presente allegato; 
      b)  fornendo  informazioni  in  merito  al  funzionamento   del
servizio e, nel caso in cui siano utilizzati prodotti nella fornitura
del  servizio,  al  suo  collegamento  con  tali   prodotti   nonche'
informazioni  sulle  loro   caratteristiche   di   accessibilita'   e
sull'interoperabilita' con le strutture e i dispositivi assistivi: 
        i) rendendo le informazioni disponibili attraverso piu' di un
canale sensoriale; 
        ii) presentando le informazioni in modo comprensibile; 
        iii) presentando le informazioni  agli  utenti  in  modalita'
percepibili; 
        iv) rendendo il contenuto delle informazioni  disponibile  in
formati testuali utilizzabili per la produzione di formati  assistivi
alternativi fruibili in modi diversi dall'utente e attraverso piu' di
un canale sensoriale; 
        v)  presentando  caratteri  di  dimensioni  e  forme  idonee,
tenendo  conto  delle  condizioni  d'uso  prevedibili  e  usando   un
contrasto sufficiente nonche' una spaziatura regolabile tra  lettere,
righe e paragrafi; 
        vi) integrando  eventuale  contenuto  non  testuale  con  una
presentazione alternativa di tale contenuto; 
        e vii) rendendo  disponibili  le  informazioni  elettroniche,
necessarie  per  la  fornitura  del  servizio,  in  modo  coerente  e
adeguato,  facendo  in  modo  che  siano  percepibili,  utilizzabili,
comprensibili e solide; 
      c) rendendo i siti web, comprese le  applicazioni  online  e  i
servizi per dispositivi mobili correlati - tra  cui  le  applicazioni
mobili - accessibili in modo coerente e adeguato, facendo in modo che
siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi; 
      d) se disponibili, tramite servizi di assistenza (sportelli  di
assistenza, centri  di  assistenza  telefonica,  assistenza  tecnica,
servizi di ritrasmissione e servizi  di  formazione)  che  forniscono
informazioni  circa  l'accessibilita'   dei   servizi   e   la   loro
compatibilita' con le tecnologie assistive, in modi di  comunicazione
accessibili. 
 
                             Sezione IV 
 
                Ulteriori requisiti di accessibilita' 
                    relativi a servizi specifici 
 
    La  fornitura  dei  servizi,  al  fine  di   ottimizzarne   l'uso
prevedibile  da  parte  di  persone  con  disabilita',  deve   essere
realizzata  includendo  funzioni,  prassi,  strategie  e   procedure,
nonche' modifiche al funzionamento del servizio, mirate a  rispondere
alle  esigenze  delle  persone  con   disabilita'   e   a   garantire
l'interoperabilita' con le tecnologie assistive: 
      a)  Servizi  di   comunicazione   elettronica,   tra   cui   le
comunicazioni di emergenza di  cui  all'articolo  109,  paragrafo  2,
della direttiva (UE) 2018/1972: 
        i) rendere disponibile un testo in  tempo  reale  oltre  alla
comunicazione vocale; 
        ii) consentire la conversazione globale qualora  sia  offerto
il video in aggiunta alla comunicazione vocale; 
        iii) fare in modo  che  le  comunicazioni  di  emergenza  che
utilizzano voce  e  testo  (compreso  testo  in  tempo  reale)  siano
sincronizzate e che, qualora sia offerto  il  video,  siano  altresi'
sincronizzate come conversazione globale e  trasmesse  dal  fornitore
del servizio di comunicazione elettronica allo PSAP piu' idoneo. 
      b)  Servizi  che  forniscono  accesso  ai  servizi   di   media
audiovisivi: 
        i)  fornire  guide  elettroniche  ai  programmi   (electronic
programme  guides  -  EPG)  che  siano   percepibili,   utilizzabili,
comprensibili e solide e offrano informazioni sulla disponibilita' di
accessibilita'; 
        ii) fare in modo che gli elementi di accessibilita'  (servizi
di accesso) dei servizi di media audiovisivi, quali i sottotitoli per
non udenti e ipoudenti, l'audio-descrizione, i sottotitoli parlati  e
l'interpretazione in lingua dei segni,  siano  trasmessi  interamente
con  una  qualita'  adeguata  a   una   visualizzazione   precisa   e
sincronizzati  con  suono  e  video,  consentendo  nel  contempo   il
controllo della loro visualizzazione e del  loro  utilizzo  da  parte
dell'utente. 
      c)  Servizi  di  trasporto  passeggeri  aerei,   con   autobus,
ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di  trasporto
urbani ed extraurbani e dei servizi di trasporto regionali: 
        i) garantire la fornitura di informazioni sull'accessibilita'
dei  veicoli,  delle  infrastrutture  circostanti,  e   sull'ambiente
costruito e sull'assistenza per le persone con disabilita'. 
        ii) garantire la fornitura di  informazioni  sui  sistemi  di
biglietteria intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione  di
biglietti ecc.), informazioni  di  viaggio  in  tempo  reale  (orari,
informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di  collegamento,
connessioni  con  altri  mezzi  di  trasporto   ecc.)   e   ulteriori
informazioni sui  servizi  (ad  esempio,  personale  delle  stazioni,
ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili). 
      d) Servizi bancari per consumatori: 
        i) fornire metodi  di  identificazione,  firme  elettroniche,
sicurezza e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili,
comprensibili e solidi; 
        ii) fare in modo che le informazioni siano comprensibili, con
un grado di complessita' limitato al livello B2 (intermedio avanzato)
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del  Consiglio
d'Europa. 
      e) Libri elettronici (e-book): 
        i) garantire che il libro elettronico, qualora contenga audio
in aggiunta al testo, renda disponibili testo e audio sincronizzati; 
        ii) garantire che i file digitali del libro  elettronico  non
impediscano alla tecnologia assistiva di funzionare correttamente; 
        iii)  garantire  l'accesso  al  contenuto,   la   navigazione
all'interno del  contenuto  e  dell'impostazione  grafica  del  file,
compresa l'impostazione grafica  dinamica,  l'offerta  di  struttura,
flessibilita'  e  possibilita'  di  scelta  nella  presentazione  del
contenuto. 
        iv) consentire riproduzioni alternative del  contenuto  e  la
sua interoperabilita' con una serie di tecnologie assistive  in  modo
che esso sia percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido; 
        v) consentirne la  scoperta  fornendo  informazioni  mediante
metadati sulle loro caratteristiche di accessibilita'; 
        vi) garantire  che  le  misure  relative  alla  gestione  dei
diritti  digitali  (DRM)  non   blocchino   le   caratteristiche   di
accessibilita'. 
      f) Servizi di commercio elettronico: 
        i) fornire le informazioni riguardanti  l'accessibilita'  dei
prodotti e  dei  servizi  venduti  qualora  tali  informazioni  siano
fornite dall'operatore economico responsabile; 
        ii)  garantire  l'accessibilita'  della   funzionalita'   per
l'identificazione, la sicurezza e il pagamento  qualora  sia  fornita
come  parte  del  servizio  anziche'  di  un   prodotto,   rendendola
percepibile, utilizzabile, comprensibile e solida; 
        iii) fornire metodi di identificazione, firme elettroniche  e
servizi   di   pagamento   che   siano   percepibili,   utilizzabili,
comprensibili e solidi. 
 
                              Sezione V 
 
Specifici requisiti di accessibilita' relativi  alla  raccolta  delle
  comunicazioni si emergenza effettuate  verso  il  numero  unico  di
  emergenza europeo «112» da parte dello PSAP piu' idoneo 
    Al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con
disabilita', la raccolta delle comunicazioni di emergenza  effettuate
verso il numero unico di emergenza europeo «112» da parte dello  PSAP
piu' idoneo e' realizzata  includendo  funzioni,  prassi,  strategie,
procedure e modifiche mirate a rispondere alle esigenze delle persone
con disabilita'. 
    Le comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di
emergenza europeo «112» ricevono adeguata risposta, nel modo che piu'
si adatta all'organizzazione  nazionale  dei  sistemi  di  emergenza,
presso  lo  PSAP  piu'  idoneo,  utilizzando  gli  stessi  mezzi   di
comunicazione utilizzati dal richiedente, vale a dire  mediante  voce
sincronizzata e testo (compreso testo in tempo reale), o, qualora sia
offerto il video, voce, testo (compreso testo in tempo reale) e video
sincronizzati come conversazione globale. 
 
                             Sezione VI 
 
Requisiti di accessibilita' relativi a  caratteristiche,  elementi  o
  funzioni di prodotti e servizi ai sensi dell'articolo 22 
    La presunzione di conformita' ai pertinenti obblighi stabiliti in
altri atti dell'Unione per quanto riguarda  le  caratteristiche,  gli
elementi o le funzioni dei prodotti e dei servizi prevede i requisiti
seguenti: 
      1. Prodotti: 
        a)  l'accessibilita'  delle   informazioni   riguardanti   il
funzionamento e le  caratteristiche  di  accessibilita'  relative  ai
prodotti e' conforme agli elementi corrispondenti di cui alla sezione
I, punto 1, del  presente  allegato,  vale  a  dire  le  informazioni
sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso e  le  istruzioni
per l'uso del prodotto non riportate  sul  prodotto  stesso  ma  rese
disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un
sito web; 
        b) l'accessibilita' delle caratteristiche, degli  elementi  e
delle funzioni della progettazione dell'interfaccia  utente  e  della
funzionalita' dei prodotti e' conforme ai corrispondenti requisiti di
accessibilita' di tale progettazione dell'interfaccia utente o  della
funzionalita', ai sensi  della  sezione  I,  punto  2,  del  presente
allegato; 
        c)    l'accessibilita'    dell'imballaggio,    comprese    le
informazioni ivi indicate e le istruzioni ai fini dell'installazione,
della manutenzione, dello stoccaggio e dello smaltimento del prodotto
che non sono  riportate  sul  prodotto  stesso  ma  rese  disponibili
attraverso altri mezzi come un sito web, ad eccezione  dei  terminali
self-service,   e'   conforme   ai   corrispondenti   requisiti    di
accessibilita' di cui alla sezione II del presente allegato. 
      2.  Servizi:  l'accessibilita'  delle  caratteristiche,   degli
elementi e delle funzioni dei servizi e' conforme  ai  corrispondenti
requisiti di accessibilita'  per  tali  caratteristiche,  elementi  e
funzioni indicati nelle sezioni  relative  ai  servizi  del  presente
allegato. 
 
                             Sezione VII 
 
                  Criteri funzionali di prestazione 
 
    Al fine di ottimizzare l'uso prevedibile da parte di persone  con
disabilita', qualora  i  requisiti  di  accessibilita'  di  cui  alle
sezioni da I a VI del presente allegato non  riguardino  una  o  piu'
funzioni della progettazione e della produzione dei prodotti o  della
fornitura di servizi, tali funzioni o mezzi sono resi accessibili  in
linea con i relativi criteri funzionali di prestazione. 
    Se i requisiti  di  accessibilita'  includono  requisiti  tecnici
specifici, e' possibile applicare i criteri funzionali di prestazione
in alternativa a uno o  piu'  requisiti  tecnici  specifici  solo  ed
esclusivamente  se   l'applicazione   dei   criteri   funzionali   di
prestazione pertinenti e' conforme ai requisiti di accessibilita'  ed
e' stabilito che la progettazione e la produzione dei prodotti  e  la
fornitura  dei  servizi  comportano  un  livello  di   accessibilita'
equivalente o superiore con riguardo all'uso prevedibile da parte  di
persone con disabilita'. 
    a) Utilizzo non visivo 
    Qualora offra modalita' di funzionamento visive,  il  prodotto  o
servizio prevede  almeno  una  modalita'  di  funzionamento  che  non
richieda la vista. 
    b) Utilizzo con una visione limitata 
    Qualora offra modalita' di funzionamento visive,  il  prodotto  o
servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento  che  consenta
agli utenti ipovedenti di utilizzare il prodotto. 
    c) Utilizzo senza percezione di colore 
    Qualora offra modalita' di funzionamento visive,  il  prodotto  o
servizio prevede  almeno  una  modalita'  di  funzionamento  che  non
richieda la percezione del colore da parte dell'utente. 
    d) Utilizzo non uditivo 
    Qualora offra modalita' di funzionamento uditive, il  prodotto  o
servizio prevede  almeno  una  modalita'  di  funzionamento  che  non
richieda l'udito. 
    e) Utilizzo con ascolto limitato 
    Qualora offra modalita' di funzionamento uditive, il  prodotto  o
servizio  prevede  almeno  una   modalita'   di   funzionamento   con
caratteristiche audio migliorate che consenta all'utente con  ridotta
capacita' uditiva di far funzionare il prodotto. 
    f) Utilizzo senza capacita' vocale 
    Qualora richieda un intervento vocale da  parte  dell'utente,  il
prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di funzionamento che
non lo richieda. Un intervento vocale include qualsiasi tipo di suono
orale quali parole, fischi o clic. 
    g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati 
    Qualora richieda  interventi  manuali,  il  prodotto  o  servizio
prevede almeno una  modalita'  di  funzionamento  che  consenta  agli
utenti di utilizzare il prodotto  tramite  modalita'  alternative  di
funzionamento che non richiedano il controllo della motricita'  fine,
la manipolazione, la forza della mano o il funzionamento di  piu'  di
un controllo contemporaneamente. 
    h) Utilizzo con ampiezza di movimento limitata 
    Gli elementi funzionali dei prodotti devono essere  alla  portata
di  tutti  gli  utenti.  Qualora  offra  modalita'  di  funzionamento
manuali, il prodotto o  servizio  prevede  almeno  una  modalita'  di
funzionamento  accessibile  agli  utenti   con   forza   limitata   e
difficolta' nei movimenti ampi. 
    i)  Riduzione  al  minimo  del  rischio  di  scatenare  crisi  di
epilessia fotosensibile 
    Qualora offra modalita'  di  funzionamento  visive,  il  prodotto
evita modalita' di  funzionamento  che  possano  scatenare  crisi  di
epilessia fotosensibile. 
    l) Utilizzo con capacita' cognitive limitate 
    Il  prodotto  o  servizio  prevede  almeno   una   modalita'   di
funzionamento con funzionalita' che ne semplifichino e ne  facilitino
l'utilizzo. 
    m) Riservatezza 
    Qualora includa funzionalita' che garantiscono  l'accessibilita',
il prodotto o servizio prevede almeno una modalita' di  funzionamento
che  tuteli  la  riservatezza  al  momento  dell'utilizzo  di   dette
funzionalita'. 
                                                          Allegato II 
 
Esempi  indicativi  non  vincolanti  di   possibili   soluzioni   che
contribuiscono a soddisfare i  requisiti  di  accessibilita'  di  cui
all'Allegato I 
 
                              Sezione I 
 
Esempi di requisiti generali di accessibilita'  relativi  a  tutti  i
  prodotti   disciplinati   dalla   presente   direttiva   ai   sensi
  dell'articolo 2, paragrafo 1 
    Requisiti di cui alla Sezione I dell'Allegato I 
    Esempi 
      1. Fornitura di informazioni 
        a) 
          i) Fornire informazioni visive e tattili  oppure  visive  e
uditive indicanti  il  luogo  in  cui  introdurre  una  carta  in  un
terminale self-service, affinche' il terminale possa essere usato  da
non vedenti e non udenti. ii) Utilizzare le  stesse  parole  in  modo
coerente o secondo una struttura chiara e logica,  affinche'  possano
essere comprese meglio da persone con disabilita' intellettuali. 
          iii) Fornire informazioni  in  formato  a  rilievo  tattile
oppure sonoro oltre a un testo di avvertenza, affinche' i non vedenti
possano comprenderle. 
          iv) Rendere possibile la lettura di un testo  da  parte  di
persone con disabilita' visive. 
        b) 
          i)  Fornire  file  elettronici  leggibili  da  un  computer
mediante software di lettura dello schermo, affinche' i  non  vedenti
possano utilizzare le informazioni. 
          ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o  secondo
una struttura chiara e  logica,  affinche'  possano  essere  comprese
meglio da persone con disabilita' intellettuali. 
          iii)  Mettere  a  disposizione  sottotitoli  qualora  siano
fornite istruzioni video. 
          iv) Rendere possibile la lettura di un testo  da  parte  di
persone con disabilita' visive. 
          v) Fornire la stampa in Braille, affinche' un  non  vedente
possa utilizzare le informazioni. 
          vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che
identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali. 
          vii) Nessun esempio 
          viii) Nessun esempio 
          ix) Integrare in uno  sportello  automatico  di  banca  una
presa e un software che consentano l'inserimento di cuffie auricolari
tramite le quali ricevere sotto forma di suoni il  testo  visibile  a
schermo. 
    Progettazione dell'interfaccia utente e della funzionalita' 
      a) Fornire istruzioni  sotto  forma  di  voce  o  testo  oppure
integrando segnali tattili in un tastierino  per  consentire  ai  non
vedenti o ipoudenti di interagire con il prodotto. 
      b)  In  un  terminale  self-service,  fornire  istruzioni,   in
aggiunta a quelle vocali, ad esempio sotto forma di testo o  immagini
per consentire ai non udenti di eseguire l'azione richiesta. 
      c) Consentire agli utenti di ingrandire il testo, di zumare  su
uno specifico pittogramma o di aumentare il  contrasto  affinche'  le
persone con disabilita' visive possano ricevere l'informazione. 
      d) Oltre a consentire di scegliere se premere il tasto verde  o
quello rosso  per  selezionare  un'opzione,  indicare  sui  tasti  le
opzioni disponibili affinche' le persone daltoniche  possano  operare
la scelta. 
      e) Quando un computer emette un segnale di errore,  fornire  un
testo scritto o un'immagine indicante l'errore, per consentire ai non
udenti di accorgersi dell'errore. 
      f) Consentire un maggiore contrasto  nelle  immagini  dinamiche
affinche' le persone ipovedenti possano vederle. 
      g) Consentire all'utente  di  un  telefono  di  selezionare  il
volume del suono e di  ridurre  l'interferenza  con  le  audioprotesi
affinche' le persone ipoudenti possano utilizzare il telefono. 
      h) Ingrandire i tasti degli schermi tattili e distanziarli  tra
loro, affinche' possano essere premuti da persone affette da tremore. 
      i) Garantire che i tasti da premere non richiedano molta forza,
affinche' possano essere usati da persone con disabilita' motorie. 
      l) Evitare lo  sfarfallamento  delle  immagini,  cosi'  da  non
mettere a rischio le persone suscettibili di crisi epilettiche 
      m)  Consentire  l'utilizzo  di  cuffie  auricolari  quando  uno
sportello automatico di banca fornisce informazioni a voce. 
      n) In alternativa al riconoscimento  delle  impronte  digitali,
consentire agli utenti che non possono usare le mani  di  selezionare
una password per bloccare o sbloccare un telefono. 
      o) Garantire che  il  software  reagisca  in  modo  prevedibile
quando si esegue una specifica azione e accordando tempo  sufficiente
per inserire una password, affinche' sia di facile uso per le persone
con disabilita' intellettuali. 
      p) Fornire un collegamento a uno schermo  Braille  aggiornabile
affinche' i non vedenti possano utilizzare il computer. 
      q) Esempi di requisiti settoriali 
        i) Nessun esempio 
        ii) Nessun esempio 
        iii) Primo trattino 
    Rendere un telefono cellulare in grado di elaborare conversazioni
in tempo reale, affinche'  le  persone  ipoudenti  possano  scambiare
informazioni in modo interattivo. 
        iv) quarto trattino 
    Consentire l'uso contemporaneo di video per  mostrare  la  lingua
dei segni e il testo per scrivere un  messaggio,  affinche'  due  non
udenti  possano  comunicare  tra  loro   oppure   con   una   persona
normoudente. 
        v) Garantire che i sottotitoli siano  trasmessi  dal  set-top
box  affinche'  siano  utilizzati  dai  non  udenti.  3.  Servizi  di
sostegno: Nessun esempio 
 
                             Sezione II 
 
Esempi di requisiti di accessibilita' relativi  ai  prodotti  di  cui
  all'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei terminali self-service di
  cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) 
    Requisiti di cui alla Sezione II dell'Allegato I 
    Esempi 
    Imballaggio e istruzioni relativi ai prodotti 
      a) Indicare sull'imballaggio  che  il  telefono  e'  dotato  di
caratteristiche di accessibilita' per le persone con disabilita'. 
      b) 
        i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante
software di lettura dello schermo, affinche' i  non  vedenti  possano
utilizzare le informazioni. 
        ii) Utilizzare le stesse parole in modo  coerente  o  secondo
una struttura chiara e  logica,  affinche'  possano  essere  comprese
meglio da persone con disabilita' intellettuali. 
        iii) Fornire informazioni in formato a rilievo tattile oppure
sonoro accanto a un testo di  avvertenza,  affinche'  i  non  vedenti
possano comprenderlo. 
        iv) Rendere possibile la lettura di  un  testo  da  parte  di
persone con disabilita' visive. 
        v) Fornire la stampa in Braille,  affinche'  un  non  vedente
possa leggere le informazioni. 
        vi) Integrare un diagramma con una descrizione  testuale  che
identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali. 
 
                             Sezione III 
 
Esempi di requisiti generali di accessibilita'  relativi  ai  servizi
  disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 
    Requisiti di cui alla Sezione III dell'Allegato I 
    Esempi 
    Fornitura di servizi 
      a) Nessun esempio 
      b) 
        i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante
software di lettura dello schermo, affinche' i  non  vedenti  possano
utilizzare le informazioni. 
        ii) Utilizzare le stesse parole in modo  coerente  o  secondo
una struttura chiara e  logica,  affinche'  possano  essere  comprese
meglio da persone con disabilita' intellettuali. 
        iii) Mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite
istruzioni video. 
        iv) Consentire a un non vedente di usare un file  stampandolo
in Braille. 
        v) Rendere possibile la lettura  di  un  testo  da  parte  di
persone con disabilita' visive. 
        vi) Integrare un diagramma con una descrizione  testuale  che
identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali. 
        vii) Se un prestatore di  servizi  offre  una  chiavetta  USB
contenente  informazioni  sul  servizio,  rendere  accessibili   tali
informazioni. 
      c) Fornire una descrizione testuale  delle  immagini,  rendendo
tutte le funzionalita' disponibili tramite tastiera, lasciando  tempo
sufficiente per leggere, facendo in modo che il  contenuto  appaia  e
operi in modo prevedibile,  e  garantire  la  compatibilita'  con  le
tecnologie  assistive,  affinche'  persone  con  disabilita'  diverse
possano leggere e interagire con un sito web. 
      d) Nessun esempio 
 
                             Sezione IV 
 
           Esempi di ulteriori requisiti di accessibilita' 
                        per servizi specifici 
 
    Requisiti di cui alla Sezione IV dell'Allegato I 
    Esempi 
    Servizi specifici 
      a) 
        i) Consentire a una persona ipoudente di scrivere e  ricevere
un testo in modo interattivo e in tempo reale. 
        ii) Consentire ai non udenti di usare la lingua dei segni per
comunicare tra loro. 
        iii) Consentire  a  chi  ha  un  disturbo  del  linguaggio  o
dell'udito e sceglie di ricorrere a una combinazione di testo, voce e
video di sapere che la comunicazione e' trasmessa tramite rete  a  un
servizio di emergenza. 
      b) 
        i) Consentire a un non vedente di selezionare programmi  alla
televisione. 
        ii) Supportare la possibilita' di selezionare, personalizzare
e visualizzare i «servizi  di  accesso»  quali  sottotitoli  per  non
udenti  o  ipoudenti,   audiodescrizione,   sottotitoli   parlati   e
interpretazione  in  lingua  dei   segni,   fornendo   strumenti   di
connessione senza fili efficace a tecnologie uditive o fornendo  agli
utenti dispositivi di comando per attivare i «servizi di accesso»  ai
servizi di media audiovisivi allo  stesso  livello  dei  comandi  dei
media primari. 
      c) 
        i) Nessun esempio 
        ii) Nessun esempio 
        d) Nessun esempio 
      e) 
        i) Rendere i dialoghi di identificazione su schermo leggibili
da software di lettura dello schermo affinche' possano  essere  usati
dai non vedenti. 
        ii) Nessun esempio 
      f) 
        i)  Consentire  a  una  persona  dislessica  di   leggere   e
contemporaneamente ascoltare il testo. 
        ii) Consentire la fornitura di testo e audio sincronizzati  o
una trascrizione in Braille aggiornabile. 
        iii) Consentire a un non vedente di accedere  al  sommario  o
cambiare capitolo. 
        iv) Nessun esempio 
        v) Garantire che il file  elettronico  contenga  informazioni
sulle relative caratteristiche di  accessibilita',  in  modo  che  le
persone con disabilita' possano esserne informate. 
        vi) Garantire che non vi sia blocco, ad  esempio  che  misure
tecniche  di  protezione,  informazioni  sul  regime  dei  diritti  o
questioni di interoperabilita' non impediscano  la  lettura  ad  alta
voce del testo ad opera di dispositivi assistivi, in  modo  tale  che
gli utenti non vedenti possano leggere il libro. 
      g) 
        i)  Garantire   che   le   informazioni   disponibili   sulle
caratteristiche  di  accessibilita'  di   un   prodotto   non   siano
cancellate. 
        ii) Rendere l'interfaccia utente per il servizio di pagamento
disponibile a  voce,  affinche'  i  non  vedenti  possano  effettuare
acquisti online in modo indipendente. 
        iii)  Rendere  i  dialoghi  di  identificazione  su   schermo
leggibili da software di  lettura  dello  schermo  affinche'  possano
essere usati dai non vedenti. 
                                                         Allegato III 
 
        Procedura di valutazione della conformita' - Prodotti 
 
1. Controllo interno della produzione 
    Il  controllo  interno  della  produzione  e'  la  procedura   di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e  garantisce
e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  il  prodotto
interessato soddisfa i pertinenti requisiti della presente direttiva. 
2. Documentazione tecnica 
    Il  fabbricante   compila   la   documentazione   tecnica.   Tale
documentazione  tecnica  consente  di  valutare  la  conformita'  del
prodotto  ai  pertinenti   requisiti   di   accessibilita'   di   cui
all'articolo 4 e, nel caso in  cui  il  fabbricante  si  sia  avvalso
dell'articolo  14,  di  dimostrare  che  i  pertinenti  requisiti  di
accessibilita'   introdurrebbero   una   modifica    sostanziale    o
imporrebbero un onere sproporzionato. La documentazione tecnica  deve
specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se  necessario
ai fini  della  valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il
funzionamento del prodotto. 
    La documentazione tecnica deve  contenere,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
      a) una descrizione generale del prodotto; 
      b) un elenco delle norme  armonizzate  e  di  altre  specifiche
tecniche, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte,  e
descrizioni delle soluzioni  adottate  per  soddisfare  i  pertinenti
requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 4 qualora tali  norme
armonizzate o specifiche tecniche non siano state applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme armonizzate o  delle  specifiche
tecniche, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate. 
3. Fabbricazione 
    Il fabbricante prende  i  provvedimenti  necessari  affinche'  il
processo di fabbricazione e di controllo  garantisca  la  conformita'
dei prodotti alla documentazione  tecnica  di  cui  al  punto  2  del
presente allegato e ai requisiti  di  accessibilita'  della  presente
direttiva. 
    4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui  alla  presente
direttiva  a  ogni  singolo  prodotto  che   soddisfa   i   requisiti
applicabili della presente direttiva. 
    4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per un  modello  del  prodotto.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il prodotto per il quale e' stata redatta. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
5. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante di cui al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per suo conto  e  sotto
la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 
                                                          Allegato IV 
 
               Informazioni sui servizi che soddisfano 
                    i requisiti di accessibilita' 
 
    1. Il fornitore di servizi include nelle condizioni  generali,  o
in un documento equivalente, informazioni sulla valutazione  di  come
il  servizio  soddisfi  i  requisiti   di   accessibilita'   di   cui
all'articolo 3, comma 2.  Tali  informazioni  precisano  i  requisiti
applicabili e includono, se necessario ai fini della valutazione,  il
progetto e il funzionamento del  servizio.  Oltre  agli  obblighi  di
informazione per i consumatori di cui alla direttiva  2011/83/UE,  le
informazioni contengono, laddove applicabile, gli elementi seguenti: 
      a)  una  descrizione   generale   del   servizio   in   formati
accessibili; 
      b) descrizioni e spiegazioni necessarie alla  comprensione  del
funzionamento del servizio; 
      c) una descrizione del modo  in  cui  il  servizio  soddisfa  i
pertinenti requisiti di accessibilita' di cui all'allegato I. 
    2. Per conformarsi al punto 1 del presente allegato il  fornitore
di servizi puo' applicare in tutto o in parte le norme armonizzate  e
altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
    3.  Il  fornitore  di  servizi  fornisce  le   informazioni   che
dimostrano che il processo di fornitura del servizio  e  il  relativo
monitoraggio garantiscono la conformita' del servizio al punto 1  del
presente  allegato  e  ai  requisiti   applicabili   della   presente
direttiva. 
                                                           Allegato V 
 
              Criteri per la valutazione del carattere 
                      sproporzionato dell'onere 
 
    Criteri   per   l'effettuazione   e   la   documentazione   della
valutazione: 
      1. Rapporto tra i costi netti dell'ottemperanza ai requisiti di
accessibilita' e i costi totali (spese operative  e  spese  in  conto
capitale)  della  fabbricazione,  distribuzione  o  importazione  del
prodotto o della fornitura del servizio per gli operatori economici. 
      Elementi  da  utilizzare  per  valutare  i  costi  netti  della
conformita' ai requisiti di accessibilita': 
        a) criteri relativi alle spese una tantum  di  organizzazione
di cui tenere conto nella valutazione: 
          i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze
in materia di accessibilita'; 
          ii) spese connesse alla formazione delle  risorse  umane  e
all'acquisizione di competenze in materia di accessibilita'; 
          iii) spese per lo sviluppo di nuovi  processi  al  fine  di
includere  l'accessibilita'  nello  sviluppo  del  prodotto  o  nella
fornitura del servizio; 
          iv) spese connesse allo sviluppo di  materiale  esplicativo
in materia di accessibilita'; 
          v) spese  una  tantum  per  conoscere  la  legislazione  in
materia di accessibilita'; 
        b) criteri connessi  alle  spese  correnti  di  produzione  e
sviluppo di cui tenere conto nella valutazione: 
          i) spese connesse alla progettazione delle  caratteristiche
di accessibilita' del prodotto o servizio 
          ii) spese sostenute durante i processi di fabbricazione 
          iii)  spese  connesse  ai  test  di  accessibilita'  per  i
prodotti o servizi 
          iv) spese connesse alla realizzazione della documentazione. 
      2. Stima dei costi e dei benefici per gli operatori  economici,
ivi compresi i processi di produzione e gli investimenti, rispetto al
beneficio previsto per le persone con disabilita', tenendo conto  del
numero e della frequenza d'uso del prodotto o servizio specifico. 
      3. Rapporto tra i costi netti della conformita' ai requisiti di
accessibilita' e fatturato netto dell'operatore economico. 
      Elementi  da  utilizzare  per  valutare  i  costi  netti  della
conformita' ai requisiti di accessibilita': 
        a) criteri relativi alle spese una tantum  di  organizzazione
di cui tenere conto nella valutazione: 
          i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze
in materia di accessibilita' 
          ii) spese connesse alla formazione delle  risorse  umane  e
all'acquisizione di competenze in materia di accessibilita' 
          iii) spese per lo sviluppo di nuovi  processi  al  fine  di
includere  l'accessibilita'  nello  sviluppo  del  prodotto  o  nella
fornitura del servizio 
          iv) spese connesse allo sviluppo di  materiale  esplicativo
in materia di accessibilita' 
          v) spese  una  tantum  per  conoscere  la  legislazione  in
materia di accessibilita' 
        b) criteri connessi  alle  spese  correnti  di  produzione  e
sviluppo di cui tenere conto nella valutazione: 
          i) spese connesse alla progettazione delle  caratteristiche
di accessibilita' del prodotto o servizio; 
          ii) spese sostenute durante i processi di fabbricazione; 
          iii)  spese  connesse  ai  test  di  accessibilita'  per  i
prodotti o servizi; 
          iv) spese connesse alla realizzazione della documentazione