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European Accessibility Act, accessibilità digitale (EAA)

Cos’è l’European Accessibility Act (EAA)

L’European Accessibility Act (EAA) è una direttiva dell’Unione Europea (Direttiva (UE) 2019/882) che stabilisce una serie di requisiti comuni per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali nei paesi membri dell’UE. L’obiettivo è garantire che tutte le persone, comprese quelle con disabilità, possano accedere e utilizzare in modo equo una vasta gamma di tecnologie, piattaforme digitali e servizi essenziali.

L’EAA non riguarda solo i siti web pubblici, ma anche prodotti come i terminali bancomat, smartphone, e-reader, software, piattaforme e-commerce, e servizi digitali come i trasporti, le comunicazioni elettroniche e l’home banking.

La direttiva punta ad armonizzare le normative tra i diversi paesi membri, stimolare l’innovazione inclusiva e ridurre le barriere per circa 87 milioni di cittadini europei con disabilità.

Perché nasce l’European Accessibility Act?

L’EAA nasce dalla consapevolezza che, nonostante le precedenti iniziative come la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata anche dall’UE nel 2010), l’accessibilità digitale restava disomogenea in Europa. Ogni stato membro aveva regole diverse, generando confusione sia per gli utenti che per le aziende.

Inoltre, la crescente digitalizzazione della società – accelerata anche da eventi come la pandemia di COVID-19 – ha evidenziato quanto sia essenziale garantire che tutti possano accedere ai servizi online, all’e-commerce, alla formazione digitale e alla comunicazione.

La direttiva è quindi parte integrante della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, che promuove la piena partecipazione alla vita sociale ed economica dell’Unione.

Cenni storici e iter legislativo

L’idea di un atto europeo sull’accessibilità nasce nei primi anni 2000, ma prende forma concreta con l’adozione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione della Direttiva 2019/882, pubblicata il 27 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

L’EAA è entrata ufficialmente in vigore il 28 giugno 2019, e gli Stati membri avevano fino al 28 giugno 2022 per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali. La scadenza per l’applicazione obbligatoria dei requisiti è il 28 giugno 2025.

Questo significa che a partire da tale data, aziende e operatori economici dovranno adeguarsi ai requisiti minimi di accessibilità previsti dalla direttiva, pena sanzioni e divieti di commercializzazione sul mercato europeo.

Chi è coinvolto: soggetti pubblici e privati

L’European Accessibility Act si applica a produttori, fornitori e distributori di prodotti e servizi digitali. Non riguarda solo enti pubblici, ma anche:

  • Aziende di e-commerce
  • Operatori di telefonia e comunicazioni elettroniche
  • Banche e istituti finanziari
  • Editor di e-book e fornitori di software di lettura
  • Fornitori di trasporti passeggeri
  • Produttori di hardware e software

Anche i piccoli operatori (PMI e microimprese) potrebbero essere coinvolti, anche se in alcuni casi è prevista una deroga parziale se l’applicazione delle misure risulta sproporzionata in termini di costi o risorse (principio di “onere sproporzionato”).

In Italia, il recepimento della direttiva è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 82 del 10 agosto 2022, che ha aggiornato il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Quali prodotti e servizi devono essere accessibili?

Tra i principali ambiti coperti dall’EAA ci sono:

  • Siti web e app mobile di e-commerce
  • Servizi bancari online
  • E-book e software di lettura
  • Terminali per pagamenti elettronici
  • Smartphone, tablet, e-reader
  • Servizi di trasporto passeggeri (acquisto biglietti, app per orari ecc.)
  • Servizi audiovisivi (es. TV on demand, sottotitoli, audiodescrizioni)

Per questi prodotti e servizi devono essere garantiti criteri di accessibilità coerenti con gli standard europei e internazionali, come le WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), livello AA.

Quali sono gli standard tecnici di riferimento?

L’EAA non entra nel dettaglio tecnico, ma si riferisce a norme armonizzate e standard internazionali, come:

  • WCAG 2.1 – livello AA: linee guida per l’accessibilità dei contenuti web
  • EN 301 549: standard europeo per l’accessibilità di prodotti e servizi ICT
  • ISO/IEC 40500: riconosciuto standard ISO che riflette le WCAG

Questi standard aiutano aziende, designer, sviluppatori e fornitori di servizi a progettare interfacce digitali inclusive, fruibili anche da persone con disabilità sensoriali, motorie o cognitive.

Cosa cambia per le aziende?

Dal 28 giugno 2025, le aziende che forniscono prodotti e servizi digitali nei settori interessati dovranno:

  • Progettare servizi conformi ai requisiti di accessibilità
  • Testare i prodotti secondo gli standard europei
  • Garantire assistenza e comunicazione accessibile (es. call center, documenti, help online)
  • Fornire dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica su richiesta delle autorità

L’obiettivo è creare un mercato interno più accessibile, che stimoli l’innovazione e l’inclusione sociale, ma anche prevenire discriminazioni e garantire l’accesso equo ai servizi digitali.

Quali organi sono coinvolti?

A livello europeo, l’attuazione dell’EAA è monitorata da:

  • Commissione Europea, tramite la Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione
  • Organismi di normazione come CEN, CENELEC ed ETSI (che sviluppano le norme tecniche)
  • Autorità nazionali designate dagli Stati membri per i controlli e le sanzioni

In Italia, il Dipartimento per la trasformazione digitale, l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e i garanti per la disabilità sono tra i principali soggetti incaricati del monitoraggio e delle verifiche di conformità.

Un’opportunità per costruire un futuro più inclusivo

L’European Accessibility Act rappresenta un passo fondamentale verso un’Europa più equa e digitale. Per le aziende è una sfida tecnica e organizzativa, ma anche una straordinaria opportunità: investire in accessibilità significa non solo rispettare la normativa, ma raggiungere un pubblico più ampio, migliorare l’esperienza utente e rafforzare la reputazione del brand.

Il 2025 è vicino. Chi si prepara ora avrà un vantaggio competitivo. L’accessibilità non è solo un obbligo legale: è una scelta di valore.

MA…. concludendo

Inquadramento giuridico e ambito di applicazione: cosa prevede davvero la normativa

Per comprendere appieno l’impatto dell’European Accessibility Act, è fondamentale inquadrare correttamente i servizi effettivamente interessati dalla normativa, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Da un lato, l’EAA prevede un ambito soggettivo di applicazione, che coinvolge le imprese che superano determinati limiti dimensionali. Sono dunque incluse le piccole e medie imprese (PMI), mentre restano escluse – salvo eccezioni – le microimprese, ovvero quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro.

Dall’altro lato, la direttiva definisce un ambito oggettivo, ovvero l’insieme dei prodotti e servizi soggetti agli obblighi di accessibilità. Le disposizioni si applicano unicamente ai prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025, e solo se rientrano in specifiche categorie. In particolare, tra i servizi soggetti all’EAA troviamo:

  • Servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dei siti web;
  • Servizi che forniscono accesso ai media audiovisivi;
  • Servizi di trasporto passeggeri (aerei, ferroviari, con autobus e per vie navigabili), limitatamente ai seguenti elementi:
    1. Siti web relativi al servizio;
    2. Applicazioni mobili e servizi per dispositivi mobili;
    3. Biglietti elettronici e sistemi di biglietteria online;
    4. Informazioni di viaggio, comprese quelle in tempo reale, fornite tramite schermi interattivi o piattaforme digitali;
    5. Terminali self-service dedicati al trasporto;
  • Servizi bancari rivolti ai consumatori;
  • Libri elettronici (e-book) e i relativi software di lettura;
  • Servizi di commercio elettronico, inclusi siti e piattaforme per la vendita online.

Va inoltre evidenziato che non rientrano nell’obbligo di adeguamento i contenuti di siti web e app mobili considerati “archivi”, cioè che non vengono aggiornati o modificati dopo il 28 giugno 2025. Questa esclusione fornisce un margine di flessibilità per i contenuti storici o statici, purché non facciano parte dell’attività operativa attiva.

In definitiva, l’EAA non impone un adeguamento indiscriminato a tutti i siti o servizi digitali, ma solo a quelli espressamente indicati e nuovamente introdotti o aggiornati dopo la data chiave del 28 giugno 2025. Questo approccio selettivo e proporzionale offre alle aziende il tempo e gli strumenti per adattarsi in modo pianificato e sostenibile, tutelando al contempo i diritti degli utenti e garantendo certezza normativa agli operatori economici.